Lo Studio S&P, in collaborazione con l’Avv. Michele Guitta e con il sostegno dell’associazione akasa, ha presentato una serie di ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo nell’interesse di un gruppo di residenti della provincia di Trapani volti a denunciare la violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi di protezione della vita privata e familiare e del domicilio (art. 8 CEDU), nonché del diritto al godimento dei beni (art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU), in relazione alle ingiunzioni di sgombero delle abitazioni considerate “abusive” da alcuni Comuni siciliani.
Si tratta della nota questione del vincolo di inedificabilità delle costruzioni realizzate entro 150 metri dalla battigia, posto in capo ai Comuni siciliani dall’art. 15, c. 1, lett. a) della l.r. 12 giugno 1976, n. 78. Il regime giuridico relativo a detti immobili è stato oggetto di ripetuti interventi normativi nel corso di vari decenni (cfr. artt. 31 e 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47; art. 23, c. 12, l.r. 10 agosto 1985, n. 37; art. 2, c. 3, l.r. 30 aprile 1991, n. 15; all’art. 6, c. 1, l.r. 31 maggio 1994, n. 17) e di numerose pronunce di merito e di legittimità, le quali hanno offerto interpretazioni divergenti del medesimo articolato normativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Catania, sent. 21.04.1978, n. 128; TAR Catania, sent. 28.05.1991, n. 216; C.G.A., sent. 26.03.1991, n. 99).
Da ultimo, in forza di norme di interpretazione autentica successive rispetto alla data di edificazione degli immobili da parte dei ricorrenti o dei loro danti causa, si è ritenuto che il vincolo di inedificabilità degli immobili costruiti entro 150 metri dalla battigia interessasse anche i privati. Di conseguenza, a distanza di svariati anni, se non decenni, numerosi Comuni siciliani – tra i quali, Custonaci, Erice, Marsala, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice (TP) – hanno proceduto ad acquisire al patrimonio comunale detti immobili.
I ricorrenti o i loro danti causa avevano costruito gli immobili de quibus ritenendo, secondo la lettura all’epoca consolidata, che la prescrizione di arretramento di 150 metri dalla battigia, introdotta dall’art. 15, c. 1, lett. a) della l.r. 78/76 non avesse precettività immediata, trattandosi di norma avente quali destinatari le amministrazioni locali, tenute ad applicarla in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali. In assenza di un piano regolatore generale volto a vietare la costruzione di immobili entro i 150 metri dalla battigia, i ricorrenti avevano considerato detto vincolo di inedificabilità inoperante.
Le amministrazioni locali hanno a lungo avallato il comportamento dei ricorrenti, ingenerando negli stessi la legittima aspettativa di poter godere dei propri immobili. A distanza di decenni ne hanno poi ordinato lo sgombero sulla base di un’interpretazione autentica sopravvenuta delle norme di settore all’epoca vigenti.
Trattandosi di un caso in cui è a rischio il diritto dei ricorrenti a godere del proprio domicilio, i legali hanno altresì trasmesso alla Corte di Strasburgo un’istanza di trattazione prioritaria.
Lo scorso giugno 2020, tutti i ricorsi presentati sono stati registrati sul ruolo della Corte europea. Sulla base di un esame preliminare, la Corte ha ritenuto soddisfatti tutti i requisiti di ammissibilità dei ricorsi, non considerando ostativo il mancato previo esaurimento dei rimedi interni disponibili. Ciò in ragione della giurisprudenza amministrativa consolidata sul vincolo di inedificabilità delle costruzioni realizzate entro 150 metri dalla battigia, che rende i ricorsi interni privi di qualsiasi prospettiva di successo.
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