Con la sentenza n. 5069 del 5 giugno 2025, pubblicata l’11 giugno 2025, il Consiglio di Stato (Sez. VI) ha respinto l’appello proposto da una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche avverso il provvedimento con cui il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) aveva disposto il congelamento di un’imbarcazione di lusso, formalmente intestata alla società appellante, in applicazione dell’art. 2, par. 1, del Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle misure restrittive disposte in risposta all’aggressione contro l’Ucraina.
Secondo l’amministrazione, la misura trovava giustificazione, alla luce di numerose cd. fonti aperte, nella riconducibilità sostanziale del bene a un soggetto incluso nell’Allegato I al Regolamento (modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/336), in quanto vicino ai vertici della Federazione russa. La società ricorrente, amministrata da un cittadino svizzero e il cui capitale è interamente detenuto da un trust, aveva contestato tale attribuzione sostenendo l’assenza di qualsiasi legame, formale o sostanziale, tra l’imbarcazione e la persona fisica designata.
In primo grado, il TAR Lazio aveva confermato la legittimità del provvedimento, escludendo la sussistenza di vizi istruttori o di difetto di motivazione.
In sede di appello, la società aveva articolato tre motivi principali.
In primo luogo, deduceva l’erroneità della valutazione probatoria compiuta TAR Lazio, nella parte in cui considerava decisiva la presenza del cognome del soggetto listato nei “changes of order” presenti nella documentazione prodotta dall’Avvocatura dello Stato in corso di giudizio. In particolare, la società sosteneva che la titolarità formale e sostanziale dell’imbarcazione spettasse esclusivamente a se stessa, non solo perché nessun componente della governance societaria intratteneva alcun legame con il soggetto listato, ma anche in quanto beneficial owner e commercial operator del bene, nonché unica intestataria del contratto di costruzione dello stesso.
In secondo luogo, la società contestava la legittimità dell’acquisizione e valutazione, nel corso del giudizio, della documentazione summenzionata, che non era stata né allegata né richiamata nel provvedimento originario di congelamento, realizzando così un’illegittima integrazione postuma della motivazione.
Infine, la società deduceva l’illegittimità dell’utilizzo, come elemento probatorio sufficiente a dimostrare la materiale disponibilità del bene congelato, di informazioni tratte da fonti aperte, di natura incerta e non comprovata.
Nel rigettare l’appello, il Consiglio di Stato ha richiamato la sua recente sentenza n. 3683, pubblicata il 30 aprile 2025 (cfr. Sanzioni UE: nuova sentenza del Consiglio di Stato), chiarendo che la nozione di “appartenenza/controllo”, rilevante ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 269/2014, vada intesa in senso tanto formale quanto sostanziale, comprendendo anche situazioni che consentono al soggetto il controllo o la disponibilità di fatto del bene, secondo un’interpretazione estensiva e anti-elusiva della disciplina europea in materia di misure restrittive.
Riprendendo la stessa sentenza pocanzi richiamata, il Collegio ha chiarito che non vi è integrazione postuma della motivazione quando la documentazione prodotta in giudizio, come i “changes of order” summenzionati, si limita a costituire un ulteriore significativa conferma di quanto già emerso preliminarmente, nel caso di specie dalle fonti aperte richiamate nel provvedimento principale, e non “un fatto nuovo o, quantomeno, diverso nei suoi tratti essenziali”.
In questo quadro, assume rilievo non solo la titolarità formale della risorsa, ma anche ogni elemento idoneo a far presumere l’effettivo collegamento tra il bene e il soggetto designato, ivi inclusi elementi indiziari tratti da cd. fonti aperte (stampa nazionale e internazionale, registri nautici, documentazione pubblica).
Nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto legittimo il ricorso a notizie rivenute nell’inchiesta giornalistica “Pandora Papers” ed agli articoli della stampa inglese e italiana per fondare il provvedimento, ritenendo insufficienti gli elementi prodotti dalla società in giudizio a confutare i dati probatori addotti.
Inoltre, i giudici amministrativi hanno rilevato altresì che, nella documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, erano presenti ben dieci integrazioni contrattuali relative alla costruzione dell’imbarcazione, nelle quali il soggetto listato veniva indicato come effettivo “owner”. Tali elementi, uniti all’insufficiente prova contraria fornita dalla società appellante – ad esempio in merito alla circostanza che il nome dell’imbarcazione coincidesse con quello della moglie della persona designata – sono stati valutati come un’ulteriore conferma significativa che l’imbarcazione fosse di fatto riconducibile alla persona fisica listata.
La sentenza in commento si inserisce nel solco dell’orientamento già tracciato dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 10187/2023 e 3683/2025 (cfr. Sanzioni UE: nuova sentenza del Consiglio di Stato), riaffermando la legittimità di un’interpretazione estensiva e sostanziale dei criteri di “appartenenza”, “controllo” e “associazione” nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea.
È infine significativo che i giudici amministrativi abbiano reso la propria decisione senza attendere l’esito dei rinvii pregiudiziali già disposti dal TAR Lazio su questioni analoghe, in un momento in cui è ormai prossima – il 10 luglio p.v. – la pubblicazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale in una delle cause pregiudiziali pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella quale lo Studio Saccucci & Partners è direttamente coinvolto.
Proprio tali coordinate interpretative sono ad oggi oggetto di attento scrutinio a Lussemburgo, dove lo Studio è impegnato in due rinvii pregiudiziali volti a chiarire la portata dell’art. 2, par. 1, del Reg. (UE) n. 269/2014, con particolare riferimento alla riconducibilità a soggetti designati dei beni conferiti in trust.