Tetto di valore degli indennizzi Pinto al vaglio della Corte europea

Con provvedimento del 22 aprile 2025, pubblicato il 12 maggio 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avviato l’esame in contraddittorio del ricorso presentato dallo Studio S&P con cui i ricorrenti – ex lavoratori dipendenti di una società dichiarata fallita – lamentano l’eccessiva durata della procedura fallimentare cui erano stati ammessi e l’inadeguatezza dell’equa riparazione loro accordata per effetto del tetto di valore imposto dall’art. 2-bis, comma 3, della l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), così come in concreto applicato dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, dinanzi alla Corte europea, i ricorrenti, hanno lamentato la violazione: i) dell’art. 6 § 1 CEDU, che tutela il diritto alla ragionevole durata del processo, in ragione dell’introduzione di un “tetto” di valore che limita in modo ingiustificato e sproporzionato l’equa riparazione da eccessiva durata del procedimento; ii) dell’art. 13 CEDU, che tutela il diritto ad un rimedio effettivo, a causa dell’assenza di un rimedio per far valere la suddetta violazione; iii) dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, che tutela il diritto al rispetto dei beni, in ragione dell’irrisorietà dell’indennizzo accordato ai ricorrenti per una procedura fallimentare durata 21 anni.

Oltre alla previsione generalizzata di un tetto di valore limitativo del diritto all’equa riparazione, i ricorrenti censurano l’interpretazione accolta dalla Suprema Corte secondo la quale, nelle procedure fallimentari, il “valore della causa” che costituisce il “tetto” del danno indennizzabile non corrisponderebbe al valore integrale del credito ammesso al passivo (come affermato dalla pregressa consolidata giurisprudenza di legittimità), bensì al valore residuo del credito risultante dalla decurtazione dei pagamenti già effettuati dal Fondo di garanzia INPS in favore dei lavoratori nel corso della procedura fallimentare.

All’esito di un esame preliminare del fascicolo, la Corte europea ha deciso di comunicare il ricorso al Governo italiano, rivolgendo alle parti le seguenti domande:

  1. La durata dei procedimenti interni nei presenti ricorsi ha violato il requisito del “termine ragionevole” previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione? In caso affermativo, il risarcimento riconosciuto dalle autorità giudiziarie interne può essere considerato sufficiente, tenuto conto del limite legale al risarcimento, pari al valore della controversia come determinato dai giudici interni (si veda, tra molti altri, Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V)?
  1. Con riferimento al limite del possibile risarcimento stabilito dall’articolo 2-bis § 3 della Legge n. 89 del 24 marzo 2001, i ricorrenti disponevano, come richiesto dall’articolo 13 della Convenzione, di un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbero potuto essere adeguatamente risarciti per l’asserita eccessiva durata del procedimento?

Le questioni poste dalla Corte sono di notevole rilevanza per l’operatività del rimedio indennitario previsto dalla legge Pinto in quanto mettono in discussione sia la scelta legislativa di fissare un limite all’equa riparazione ragguagliato al “valore della causa” anziché all’entità del ritardo, sia l’orientamento giurisprudenziale accolto dalla Suprema Corte con riguardo al “valore della causa” nelle procedure fallimentari.

Il team di professionisti che ha assistito i ricorrenti è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dall’Avv. Roberta Greco. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P al seguente indirizzo e-mail: studio@saccuccipartners.com.

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