Blocco contrattazione collettiva nel pubblico impiego all’esame CEDU

Con provvedimento del 10 marzo 2025, pubblicato il 31 marzo 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato il via all’esame in contraddittorio dei ricorsi presentati dallo Studio S&P concernenti il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego e le conseguenze sfavorevoli che ne sono conseguite in termini di retribuzione e libertà sindacale dei ricorrenti.

Tale decisione della Corte è estremamente significativa sia in ragione dell’elevatissimo numero di persone coinvolte (al ricorso hanno aderito circa 9.000 infermieri aderenti al sindacato di categoria Nursing up), sia in ragione della molteplicità delle violazioni lamentate che la Corte europea ha ritenute tutte meritevoli di approfondimento nel merito.

In particolare, dinanzi alla Corte europea, i ricorrenti hanno lamentato la violazione: i) dell’art. 11 CEDU, nella parte in cui tutela il diritto di associazione sindacale, per effetto del reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica nel pubblico impiego per il quinquennio 2010-2015; ii) dell’art. 6 § 1 CEDU, nella parte in cui tutela il diritto all’esecuzione delle sentenze, in ragione della mancata esecuzione della sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, con effetti ex nunc, il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego; iii) dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, che sancisce il diritto al rispetto dei beni, per difetto di legalità e proporzionalità dell’ingerenza nel diritto alla percezione dei trattamenti retributivi proporzionati alla produttività e al merito conseguente al blocco della contrattazione collettiva; iv) dell’art. 13 CEDU, che tutela il diritto ad un rimedio effettivo, per l’assenza di rimedi idonei a far valere le censurate violazioni, come evidenziato dalla mancata esecuzione della pronuncia di incostituzionalità.

All’esito di un esame preliminare del fascicolo, la Corte europea ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo italiano, rivolgendo alle parti le seguenti domande sulle quali si concentrerà il contraddittorio scritto:

  1. Sono stati esauriti i rimedi interni ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione?

In particolare, i procedimenti interni avviati da terzi e conclusi con le decisioni dei tribunali che hanno ordinato allo Stato di riprendere le contrattazioni (Tribunale di Roma n. 7552 del 16/9/2015; Tribunale di Parma n. 114 del 17/3/2016) costituivano rimedi effettivi da esperire?

  1. I ricorrenti dei ricorsi n. 63179/16 e 34825/20 possono ritenersi vittime delle violazioni denunciate?

In particolare, i funzionari pubblici non affiliati a un sindacato possono ritenersi vittime di una violazione dell’articolo 11 della Convenzione a causa del blocco delle contrattazioni collettive (Federazione sindacale della Repubblica di Jacuzia c. Russia, n. 29582/09, § 30, 7 dicembre 2021, e mutatis mutandis in relazione al diritto di sciopero Nurcan Bayraktar c. Turchia, n. 27094/20, § 20, 27 giugno 2023, Veniamin Tymoshenko e altri c. Ucraina, n. 48408/12, §§ 51-60, 2 ottobre 2014, e Yüksel Yalçınkaya c. Turchia [GC], n. 15669/20, § 59, 26 settembre 2023)?

  1. Vi è stata una violazione della libertà sindacale dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione?

In particolare, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, vi è stato un congelamento de facto delle contrattazioni collettive che ha inciso in modo sproporzionato sui diritti sindacali garantiti dall’articolo 11 della Convenzione (Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, §§ 149-154, CEDU 2008, e Humpert e altri c. Germania [GC], nn. 59433/18 e altri 3, § 102, 14 dicembre 2023)?

In particolare, durante tutto il periodo di blocco, i ricorrenti hanno ricevuto indennità compensative sostanziali? Hanno mantenuto altri diritti sindacali? I sindacati hanno mantenuto o ottenuto il diritto di partecipare all’elaborazione delle leggi e delle prassi in materia di lavoro per migliorare le condizioni contrattuali dei lavoratori pubblici?

  1. Il blocco delle contrattazioni collettive per diversi anni ha violato il diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1?

In particolare, i ricorrenti avevano una legittima aspettativa di ottenere un aumento salariale alla luce del lungo periodo trascorso dall’entrata in vigore della legge n. 122 del 2010 (Agrati e altri c. Italia, nn. 43549/08 e altri 2, §§ 73-74, 7 giugno 2011, e Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, §§ 45-52, CEDU 2004-IX)?

  1. I ricorrenti disponevano di un rimedio interno effettivo per far valere le violazioni denunciate, come richiesto dall’articolo 13 della Convenzione?
  2. L’articolo 6 § 1 della Convenzione, sotto l’aspetto civile, era applicabile al procedimento dinanzi alla Corte costituzionale?

In caso affermativo, vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa del ritardo nell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 24 giugno 2015?

  1. L’inattività dello Stato italiano dal 29 luglio 2015 (data di pubblicazione della sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale) fino alla ripresa delle contrattazioni collettive mirava a consentire lo sviluppo spontaneo delle contrattazioni tra le parti sociali ai sensi dell’articolo 6 § 2 della Carta sociale europea?
  2. Il Governo è invitato a indicare le date in cui sono riprese le contrattazioni collettive che hanno portato alla firma dei contratti collettivi pertinenti.

La pronuncia che la Corte europea adotterà all’esito dei ricorsi in questione è di cruciale importanza per l’ordinamento giuridico italiano, in considerazione della possibilità che i giudici di Strasburgo individuino principi interpretativi vincolanti in materia di libertà sindacale, tutela del legittimo affidamento in ambito retributivo e diritto all’effettiva esecuzione delle decisioni giurisdizionali, fra cui le stesse sentenze del giudice delle leggi.

Il team di professionisti che ha assistito i ricorrenti è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dall’Avv. Roberta Greco. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P al seguente indirizzo e-mail: studio@saccuccipartners.com.

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