‘Terra dei Fuochi’: per la Corte EDU l’Italia ha violato il diritto alla vita

Nella sentenza del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia, ricorso n. 51567/14 e altri 3, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, all’unanimità, che l’Italia ha violato l’art. 2 CEDU (diritto alla vita) per aver omesso di adottare le misure necessarie a tutelare la vita dei ricorrenti, in relazione alla diffusa pratica dello sversamento, interramento e combustione illegale di rifiuti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Invocando gli artt. 2, 8 e 13 CEDU, i ricorrenti lamentavano l’omissione da parte delle autorità italiane delle misure adeguate a proteggere la loro salute e vita privata dagli effetti devastanti dell’inquinamento e questo nonostante le autorità fossero a conoscenza della grave situazione ambientale e sanitaria.

Rivedendo la posizione assunta in casi analoghi (cfr. Cordella e altri c. Italia, 24.01.2019) la Corte ha accolto la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2 della CEDU, in ragione dell’esistenza di un rischio per la vita “sufficientemente grave, reale e accertabile”, nonché “imminente” (§ 390), e respinto le doglianze del Governo italiano relative all’impossibilità di dimostrare gli effetti dell’inquinamento sulla salute dei singoli ricorrenti. In particolare, la Corte ha riscontrato la tardività dell’intervento statale e la scarsa diligenza nell’affrontare i problemi sistemici che connotavano il sistema di gestione dei rifiuti in Campania (§§ 464-467).

Avendo accertato la violazione dell’art. 2 CEDU, la Corte ha ritenuto non necessario l’esame della sussistenza di una separata violazione dell’art. 8 CEDU (§§ 469-470).

La Corte ha seguito la procedura c.d. “sentenza pilota”, indicando allo Stato italiano, ai sensi dell’art. 46 CEDU, le misure da adottare per porre termine ai problemi strutturali derivanti dall’inquinamento della “Terra dei Fuochi”, e segnatamente: i) l’adozione di una strategia complessiva che tenga conto di tutte le misure esistenti e future, a tutti i livelli dell’apparato statale, per affrontare il fenomeno dell’inquinamento (§§ 464-497); ii) l’istituzione di un meccanismo indipendente volto a monitorare l’attuazione e l’impatto delle misure adottate (§ 499); iii) la creazione di una piattaforma tesa a fornire tutte le informazioni rilevanti concernenti il problema della “Terra dei Fuochi” e le misure adottate o previste per affrontarlo, da aggiornare periodicamente (§ 500).

La Corte ha concesso al Governo italiano due anni per dare attuazione alle misure indicate, decorrenti dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva (§ 501) e di sospendere l’esame dei ricorsi analoghi durante tale arco temporale (§ 503).

Infine, a differenza di molti altri casi legati a danni ambientali, la Corte ha ritenuto insufficiente la mera constatazione della violazione come forma di riparazione ai sensi dell’art. 41 CEDU. Al contrario, ha deciso di rinviare la valutazione di eventuali danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti a causa della violazione accertata ad un momento successivo, decorso il termine concesso al Governo per l’attuazione delle misure generali (§ 507), anche in funzione delle valutazioni che il Comitato dei Ministri svolgerà in merito alle misure correttive indicate nella sentenza (§ 508).

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