Sanzioni CONSOB e Banca d’Italia alla prova dei principi CEDU

Con provvedimento del 9 gennaio 2024, pubblicato il 29 gennaio 2024, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato il via all’esame in contraddittorio di vari ricorsi presentati dallo Studio S&P concernenti le sanzioni pecuniarie inflitte ai ricorrenti, ex consiglieri di amministrazione senza deleghe di uno dei maggiori enti creditizi italiani, dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB.

In particolare, dinanzi alla Corte europea, i ricorrenti hanno lamentato, tra le altre cose, la violazione: i) dell’art. 7 § 1 CEDU, nella parte in cui sancisce il principio di retroattività della lex mitior, perché è stata loro negata l’applicazione della sopravvenuta disciplina più favorevole, che consente di sanzionare gli esponenti aziendali soltanto in limitate ipotesi e prevede che le sanzioni siano determinate sulla base di nuovi criteri più favorevoli all’incolpato; ii) dell’art. 7 § 1 CEDU, nella parte in cui sancisce il principio di colpevolezza e il principio di prevedibilità, per essere stati sanzionati in assenza di qualsiasi “legame di natura intellettuale” con la condotta incriminata e in mancanza di qualsiasi profilo di rimproverabilità soggettiva a loro carico; e iii) dell’art. 6 § 2 CEDU, che sancisce il principio della presunzione di innocenza, perché le autorità nazionali hanno radicalmente invertito le regole ordinarie in tema di prova dell’accusa in materia penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ritenendo accertata la colpevolezza dei ricorrenti sulla base della presunzione di colpa di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981.

All’esito di un esame preliminare del fascicolo, la Corte europea ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo italiano, formulando all’indirizzo delle parti le seguenti domande sulle quali si concentrerà il contraddittorio scritto:

Con riferimento a tutti i ricorsi

  1. L’articolo 7 è applicabile ai casi in questione? In particolare, le sanzioni imposte dalle autorità nazionali rientrano nella nozione di “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione (G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia [GC], nn. 1828/06 e altri 2, §§ 210-1, 28 giugno 2018 e Grande Stevens e altri c. Italia, nn. 18640/10 e altri 4, §§ 94-101, 4 marzo 2014)?
  2. In caso affermativo, le autorità nazionali hanno effettuato una valutazione adeguata dell’applicabilità del principio della lex mitior alle sanzioni amministrative adottate nei casi di specie (cfr. Sinan Çetinkaya e Ağyar Çetinkaya c. Turchia, n. 74536/10, § 42, 24 maggio 2022)?
  3. In caso affermativo, le autorità nazionali hanno applicato la legge penale più favorevole come prescritto dall’articolo 7 della Convenzione (Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, §§ 107-9, 17 settembre 2009; Maktouf e Damjanović c. Bosnia ed Erzegovina [GC], nn. 2312/08 e 34179/08, § 66, CEDU 2013 (estratti); Sinan Çetinkaya e Ağyar Çetinkaya c. Turchia, citata sopra)?

Con riferimento ai ricorsi nn. 33505/19, 44176/19 and 8544/21

  1. L’articolo 6 della Convenzione è applicabile nella sua accezione penale al procedimento nel caso di specie (Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], nn. 39665/98 e 40086/98, §§ 82-86, CEDU 2003-X)?
  2. In caso affermativo, il principio della presunzione di innocenza, garantito dall’articolo 6 § 2 della Convenzione, è stato rispettato nei procedimenti contro i ricorrenti?

In particolare, l’articolo 3 della legge n. 689/1981, così come interpretato dalla giurisprudenza interna, con la presunta inversione dell’onere della prova, ha rispettato tale principio (Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77, Serie A n. 146; Telfner c. Austria, n. 33501/96, § 15, 20 marzo 2001; Salabiaku c. Francia, 7 ottobre 1988, §§ 27-28, Serie A n. 141-A; e Klouvi c. Francia, n. 30754/03, § 41, 30 giugno 2011)?

  1. Se l’articolo 7 è applicabile al caso di specie, le autorità nazionali hanno richiesto, ai fini della punibilità, un legame mentale che rivelasse un elemento di responsabilità nella condotta degli autori del reato, conformemente all’articolo 7 della Convenzione (si veda G.I.E.M S.R.L. e altri c. Italia [GC], sopra citata, §§ 241-46 e Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], n. 15669/20, § 242, 26 settembre 2023)?

La pronuncia che la Corte europea adotterà all’esito dei ricorsi in questione è di cruciale importanza per l’ordinamento giuridico italiano, e ciò sia per le ripercussioni che essa avrà sui numerosi procedimenti analoghi ancora pendenti a livello nazionale, sia perché i giudici di Strasburgo si pronunceranno per la prima volta sulla natura sostanzialmente “penale” delle sanzioni adottate dalla Banca d’Italia, natura che la Corte di cassazione continua ancora oggi a negare sulla base di un presunto distinguo rispetto alle sanzioni irrogate dalla CONSOB per abusi di mercato.

Il team di professionisti che ha assistito i ricorrenti è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Fabrizio Ciancio e dalla Dott.ssa Lidia Vecchione. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P al seguente indirizzo e-mail: studio@saccuccipartners.com.

Foto: Phyrexian, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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