Presunzione di innocenza e archiviazione sotto la lente della CEDU

Con provvedimento del 9 ottobre 2023, pubblicato il 30 ottobre 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato il via all’esame in contraddittorio del ricorso n. 28120/19 presentato nel maggio del 2019 da un cittadino italiano (M.C.), assistito dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci insieme all’Avv. Prof. Romano Vaccarella, per lamentare la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla presunzione di innocenza consacrato dall’art. 6 § 2 CEDU, nonché l’assenza nell’ordinamento interno di un rimedio effettivo per far valere tale violazione.

Il ricorrente era stato indagato nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con un provvedimento di archiviazione per avvenuta prescrizione dei reati oggetto di indagine. Tuttavia, nella richiesta di archiviazione il PM non si era limitato ad evidenziare la indiscussa risalenza nel tempo dei fatti oggetto di indagine ed a constatare il decorso dei termini di prescrizione, ma aveva preso esplicita posizione sulla responsabilità penale dell’indagato, lasciando chiaramente intendere che, se non fossero maturati i termini di prescrizione, il ricorrente sarebbe stato certamente incriminato e condannato.

Nonostante la richiesta di archiviazione, il PM aveva poi disposto che il fascicolo di indagine (contenente le propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia) fosse inserito all’interno della banca dati SIDDA-SIDNA (Sistema informativo della direzione distrettuale/nazionale antimafia).

Venuto a conoscenza della pendenza del procedimento nei suoi confronti, il ricorrente aveva dichiarato di voler rinunciare alla prescrizione e si era formalmente opposto alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura al fine di poter ottenere un accertamento pieno della propria totale estraneità ai fatti contestati. Ciononostante, il GIP aveva emesso decreto di archiviazione, aderendo acriticamente alle dichiarazioni colpevoliste formulate dalla pubblica accusa e non ritenendo comunque ammissibile la rinuncia alla prescrizione in fase di indagine.

La Corte europea ha posto all’indirizzo delle parti molteplici domande, e segnatamente le seguenti:

  1. Nel corso del procedimento penale condotto nei confronti del ricorrente è stata rispettata la presunzione di innocenza garantita dall’art. 6 § 2 CEDU? In particolare, la decisione con la quale il giudice nazionale ha dichiarato prescritto il reato rifletteva l’opinione che il ricorrente fosse colpevole nonostante l’assenza di un accertamento formale di responsabilità?

Nel rispondere a questa domanda, le parti sono state invitate, in particolare, a prendere una posizione sulle seguenti circostanze:

  • se la descrizione dei risultati dell’indagine fosse strettamente necessaria al fine di dichiarare la prescrizione del reato alla luce dei criteri previsti dalla legge nazionale e, in caso affermativo, fino a che punto;
  • la circostanza che i giudici nazionali abbiano omesso di considerare che il ricorrente aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione;
  • se il ricorrente ha avuto l’opportunità di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione all’imputazione elevata nei suoi confronti;
  • la circostanza che il pubblico ministero, nella sua richiesta di archiviazione per prescrizione, ha richiesto che il fascicolo (comprensivo della richiesta di archiviazione) fosse inserito nella banca dati che raccoglie le informazioni relative alla criminalità organizzata (la c.d. banca dati SIDDA-SIDNA).
  1. Considerando che le dedotte violazioni originano dalla motivazione di una richiesta di archiviazione e in un decreto di archiviazione, può dirsi che il ricorrente avesse a disposizione un rimedio interno effettivo per far valere le proprie doglianze ex Art. 6 § 2 come richiesto dall’Art. 13 della Convenzione?

Il ricorso è stato riunito ad altro ricorso analogo (n. 9230/19) presentato dall’ex colonnello dei Carabinieri Carmelo Canale, già braccio destro di Paolo Borsellino, il quale era stato oggetto di un’indagine della Procura di Palermo per reati di mafia, poi conclusosi con un’archiviazione per prescrizione. Anche in quel caso, il GIP aveva largamente aderito alla posizione del PM dando quasi per certo che il reato fosse stato commesso dall’indagato.

Il team di professionisti che assiste il ricorrente M.C. è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dall’Avv. Valentina Cafaro. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com.

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