Sanzioni Russia: legittimo il congelamento di velivoli e azioni

Con sentenza n. 6420/2023, pubblicata in data 14 aprile 2023, il TAR Lazio si è pronunciato in merito al ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva disposto – in attuazione del Regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – il congelamento dei velivoli e delle partecipazioni societarie asseritamente detenute in Italia, per il tramite della ricorrente (società di capitali italiana), da una società russa sanzionata dal Consiglio dell’Unione europea.

In primo luogo, il TAR ha affermato che i presupposti concreti per l’attuazione in ambito nazionale della misura del congelamento sono, “da un lato, la sussistenza di un’entità listata o di un’entità ad essa associata coinvolta nell’illecito internazionale posto in essere nei confronti della nazione Ucraina e del popolo ucraino e, dall’altro lato, la presenza di ‘risorse economiche’ comunque riconducibili, direttamente o indirettamente, alla persona listata o associata, a prescindere dal momento temporale in cui le risorse sono entrate nella disponibilità del soggetto attinto in concreto dalla misura di congelamento”. Pertanto, “affinché possa trovare applicazione la misura del congelamento è quindi ‘sufficiente’ che la risorsa, pur formalmente appartenente ad un soggetto non listato, sia comunque riconducibile al soggetto listato mediante il possesso, la detenzione o il controllo, che possono essere realizzati, direttamente o indirettamente, per il tramite di qualsiasi soggetto comunque collegato al soggetto listato o associato”.

Di conseguenza, premesso che la nozione di controllo di cui all’art. 2, par. 1, del Regolamento n. 269/2014 non si limita al controllo di fatto su una res, ma riguarda in generale “tutti i fondi e le risorse economiche facenti comunque capo, direttamente o indirettamente, al soggetto listato tra cui rientrano anche le partecipazioni societarie e ovviamente i veicoli aerei”, i giudici amministrativi hanno ritenuto che, nel caso di specie, il controllo dei beni congelati fosse riconducibile alla società russa sanzionata, in quanto titolare della quasi totalità delle azioni della ricorrente e altresì possessore, per il tramite della medesima ricorrente, di quattro velivoli aerei.

In secondo luogo, il TAR non ha condiviso l’argomentazione difensiva secondo cui, al momento dell’adozione del provvedimento da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria, essendosi già realizzata la cessione delle azioni in favore di un’altra società italiana, la titolarità delle partecipazioni societarie congelate non sarebbe stata riconducibile alla società russa e sarebbe, così, venuto meno il controllo di quest’ultima sulla ricorrente. In particolare, nel rigettare il motivo di ricorso in questione, i giudici amministrativi hanno rilevato che sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare l’avvenuta cessione delle azioni e, soprattutto, provare la concreta cesura tra la precedente e l’attuale compagine proprietaria. Pertanto, sulla base delle motivazioni dinanzi sinteticamente riportate, il ricorso è stato integralmente respinto.

La sentenza in esame non rappresenta la prima pronuncia del TAR Lazio relativa alle nuove misure sanzionatorie disposte dall’Unione europea a seguito dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina. La prima in ordine temporale è stata la sentenza n. 8669/2022, con la quale i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del congelamento di un motoryacht ormeggiato nel porto di Imperia, ritenendo possibile il ricorso a “fonti aperte” al fine di stabilire la riconducibilità indiretta di tale risorsa economica ad un noto oligarca russo sanzionato dalle autorità europee.

Più di recente, nell’ambito di un giudizio instaurato dallo Studio S&P e dallo Studio Centonze nell’interesse di alcune società italiane attinte da un provvedimento di congelamento del Comitato di Sicurezza Finanziaria, il TAR Lazio – con ordinanza n. 6256/2023 – ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE e formulato tre quesiti concernenti l’interpretazione della normativa sanzionatoria euro-unitaria in caso di beni conferiti in un trust da parte di un soggetto listato, sottolineando l’assenza di precedenti giurisprudenziali in materia e, dunque, l’assoluta novità della questione.

Foto di Mediamodifier da Pixabay

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