REMS: il Governo italiano riconosce le violazioni della CEDU

Con decisione del 24 gennaio 2023, pubblicata il 16 febbraio 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha recepito la dichiarazione unilaterale presentata dal Governo italiano in relazione al ricorso introdotto nel settembre del 2021 da un giovane paziente psichiatrico rimasto illegittimamente detenuto in carcere nell’attesa di essere trasferito presso una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (“REMS”).

Le giurisdizioni nazionali avevano applicato al ricorrente la misura di sicurezza del ricovero in REMS sin dalla fase cautelare. Il ricorrente era poi stato assolto dal reato contestatogli per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente con contestuale applicazione in via definitiva della misura di sicurezza del ricovero in una REMS. Tuttavia, in ragione della cronica mancanza di posti disponibili nelle REMS, entrambi i provvedimenti – l’ordinanza cautelare e la sentenza di merito – erano rimasti a lungo ineseguiti. Di conseguenza, il ricorrente – pacificamente incompatibile con il regime carcerario – era rimasto detenuto in un istituto penitenziario ordinario privo di una sezione dedicata alla tutela della salute mentale per quasi un anno.

Egli si era dunque rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando la violazione del divieto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 CEDU, del diritto alla libertà e alla sicurezza garantito dall’art. 5 CEDU, del diritto ad un equo processo consacrato dall’art. 6 CEDU e del diritto ad un rimedio effettivo tutelato dall’art. 13 CEDU. In carcere egli non aveva infatti potuto usufruire dei trattamenti terapeutici richiesti dalla propria condizione psicopatologica. Il ricorrente era dunque stato sottoposto sin dalla fase cautelare ad una detenzione arbitraria ed illegittima.

Con la propria dichiarazione unilaterale – recepita dalla decisione in commento – il Governo italiano ha integralmente riconosciuto le violazioni lamentate dal ricorrente, chiedendo alla Corte di radiare il ricorso dal ruolo ai sensi dell’art. 37 CEDU.

Nonostante il ricorrente, alla luce della strutturalità della problematica alla base delle violazioni lamentate nel ricorso, avesse chiesto al Governo di impegnarsi ad adottare misure generali idonee a garantire la tutela dei diritti dei pazienti psichiatrici autori di reato, la Corte europea ha ritenuto che, in considerazione del numero relativamente esiguo di ricorsi attualmente pendenti in materia (meno di dieci), la mancanza di un tale impegno da parte del Governo non fosse ostativa all’accoglimento della richiesta di radiazione del ricorso dal ruolo.

La decisione in commento trascende il singolo caso del ricorrente in quanto trae origine da un gravissimo problema di carattere strutturale dell’ordinamento italiano, rappresentato dalla cronica mancanza di posti disponibili presso le REMS e, più in generale, dalla carenza di adeguate tutele trattamentali per i pazienti psichiatrici autori di reato. Essa è di estremo rilievo in quanto riconosce che l’applicazione del regime detentivo ordinario è illegittima anche nel caso in cui il provvedimento applicativo della REMS venga emesso in fase cautelare.

Il team di professionisti che ha assistito il ricorrente è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Giulia Borgna e dell’Avv. Valentina Cafaro. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com.

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