REMS: la Corte europea pone nuovi quesiti al Governo italiano

Con provvedimento del 13 giugno 2022, pubblicato il 4 luglio 2022, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato il via all’esame in contraddittorio del ricorso presentato nel marzo 2022 da un giovane paziente psichiatrico per lamentare l’illegittima privazione della libertà conseguente al mancato trasferimento in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (“REMS”) e la mancata somministrazione da parte delle autorità italiane dei trattamenti medico-sanitari richiesti dalla sua patologia psichiatrica. Nell’attesa di essere trasferito, il ricorrente è infatti rimasto a lungo detenuto dapprima in carcere e, successivamente, presso il reparto psichiatrico di un ospedale.

Nella prima sentenza in materia – Sy c. Italia, 24 gennaio 2022 – la Corte europea ha già concluso che la mancata esecuzione di un provvedimento applicativo della REMS e la conseguente indebita protrazione della detenzione di un paziente psichiatrico in carcere integrano una violazione del divieto di sottoposizione a pene o trattamenti inumani o degradanti sancito dall’art. 3 CEDU, nonché del diritto alla libertà e alla sicurezza consacrato dall’art. 5 CEDU. Nel caso di specie, la Corte sarà chiamata a valutare se tali considerazioni possano estendersi anche alla diversa ipotesi della detenzione presso il reparto psichiatrico di un ospedale, luogo astrattamente destinato ad ospitare – per periodi meramente transitori – pazienti in stato di acuzie. La Corte ha chiesto allo Stato italiano di prendere una specifica posizione sul punto, domandando al Governo convenuto se la detenzione del ricorrente nel reparto psichiatrico di un ospedale fosse compatibile con il suo stato di salute.

Il caso all’esame della Corte rappresenta l’emblema delle molteplici criticità in cui è suscettibile di tradursi il difetto strutturale che caratterizza il sistema italiano di esecuzione delle misure di sicurezza detentive a carico di pazienti psichiatrici bisognosi di cure. L’eccezionale celerità con la quale la Corte ha ritenuto di dare seguito alle istanze avanzate dal ricorrente ne conferma, poi, la rilevanza, che trascende il caso di specie.

Il team di professionisti che assiste il ricorrente è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Giulia Borgna e dell’Avv. Valentina Cafaro. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com.

 

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