REMS: definitiva la sentenza della Corte europea

In data 24 gennaio 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo, con una sentenza emessa all’unanimità nel caso Sy c. Italia, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio S&P nell’interesse di un giovane paziente psichiatrico rimasto a lungo detenuto presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso nonostante nel gennaio del 2019 il Magistrato di Sorveglianza avesse applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (“REMS”).

Come anticipato nell’ambito di un precedente comunicato, la Corte europea ha accolto integralmente le doglianze formulate dal ricorrente, il quale aveva inter alia sostenuto che la mancata esecuzione del provvedimento applicativo della REMS e la conseguente indebita protrazione della sua detenzione in carcere avessero determinato una violazione del divieto di sottoposizione a pene o trattamenti inumani o degradanti sancito dall’art. 3 CEDU, nonché del diritto alla libertà e alla sicurezza consacrato dall’art. 5 CEDU. La Corte ha evidenziato come la condizione psicopatologica del ricorrente lo rendesse del tutto incompatibile con la detenzione in un carcere ordinario ove egli non ha certamente potuto beneficiare di alcun trattamento terapeutico adeguato.

Il Governo italiano non ha proposto richiesta di rinvio in Grande Camera entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 43 CEDU. La sentenza è dunque divenuta definitiva in data 24 aprile 2022 ai sensi dell’art. 44 § 2, lett. b) CEDU.

La rilevanza della sentenza in commento trascende il caso di specie, posto che – come rilevato dalla stessa Corte europea – le violazioni lamentate dal ricorrente traggono origine da una disfunzione sistemica dell’ordinamento italiano, rappresentata dalla cronica mancanza di posti disponibili presso le REMS. Si tratta, pertanto, di un precedente significativo per tutti coloro che si trovano o si sono trovati nella situazione del ricorrente. Come riconosciuto dalla Corte, la detenzione in carcere di pazienti psichiatrici in attesa di trasferimento in una REMS è infatti certamente idonea a configurare una violazione degli artt. 3 e 5 CEDU.

Peraltro, il difetto strutturale di posti disponibili nelle REMS è suscettibile di produrre ricadute di dubbia compatibilità convenzionale anche in relazione alla situazione di coloro che, in attesa di essere trasferiti presso una REMS, permangono in stato di libertà.

Il team di professionisti che ha assistito il ricorrente è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Giulia Borgna e dell’Avv. Valentina Cafaro. Sullo stesso tema, sono pendenti dinanzi alla Corte europea una serie di altri ricorsi, alcuni dei quali patrocinati dallo stesso team dello Studio S&P. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com.

Immagine: osimooggi.it

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