REMS e liste d’attesa: la Corte europea condanna l’Italia

Con una sentenza emessa all’unanimità in data 24 gennaio 2022, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato dallo Studio S&P, nell’interesse del Sig. Sy, un giovane paziente psichiatrico rimasto a lungo detenuto presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso nonostante nel gennaio del 2019 il Magistrato di Sorveglianza avesse applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (“REMS”). Tale provvedimento era rimasto ineseguito a causa della cronica carenza di posti disponibili nelle REMS.

Nel marzo del 2020, il ricorrente si era rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo presentando un ricorso ed una richiesta di misure cautelari. Il 7 aprile 2020, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva emesso un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 39 del Regolamento, ordinando al Governo italiano di provvedere all’immediato trasferimento del ricorrente presso una struttura idonea ad assicurargli la fruizione di un trattamento adeguato alle sue condizioni di salute. Tale misura era stata eseguita solo il 12 maggio 2020.

Con la sentenza in commento, resa a meno di due anni dall’introduzione del ricorso, la Corte ha ritenuto che l’assoggettamento del ricorrente al regime carcerario ordinario, protrattosi per quasi due anni nonostante il parere contrario degli psichiatri curanti, gli abbia impedito di ricevere un trattamento terapeutico adeguato alla sua condizione psicopatologica, traducendosi nella violazione del divieto di trattamenti e pene inumane e degradanti sancito dall’art. 3 CEDU.

Inoltre, la Corte ha riconosciuto l’illegittimità di parte della detenzione in carcere del ricorrente, sostenendo che il trattenimento dello stesso in un istituto penitenziario ordinario caratterizzato da condizioni materiali fortemente degradate, unitamente alla mancata somministrazione di un trattamento individualizzato e al mancato trasferimento del paziente in una REMS abbiano integrato una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza personale di cui all’art. 5 § 1 CEDU.

La Corte ha altresì ravvisato una violazione dell’Art. 5 § 5 CEDU per l’assenza nell’ordinamento italiano di un rimedio effettivo idoneo a garantire al ricorrente un’equa riparazione per la restrizione contra legem della sua libertà personale, nonché una violazione dell’Art 6 § 1 CEDU per la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali della sentenza con la quale il giudice interno aveva disposto la rimessione in libertà del ricorrente.

Infine, la Corte ha sostenuto che il considerevole ritardo con il quale lo Stato italiano ha dato esecuzione al provvedimento cautelare emesso dalla Corte nell’aprile del 2020 abbia determinato una violazione del diritto di ricorso di individuale consacrato dall’Art. 34 CEDU. Il Governo italiano aveva infatti impiegato più di un mese per provvedere all’effettivo trasferimento del ricorrente presso una struttura idonea. È “responsabilità di ogni Governo – ha ribadito la Corte – quella di organizzare il proprio sistema carcerario in modo tale da garantire il rispetto della dignità dei detenuti, indipendentemente da qualsiasi difficoltà finanziaria o logistica”.

La sentenza, che riconosce al ricorrente un risarcimento economico per i danni non patrimoniali connessi alle violazioni degli artt. 3 e 5 § 1 CEDU, diverrà definitiva alle condizioni di cui all’art. 44 § 2 CEDU.

La questione affrontata dalla Corte europea trascende il singolo caso del ricorrente in quanto trae origine da un gravissimo problema di carattere strutturale dell’ordinamento italiano, più volte evidenziato dalla stessa amministrazione penitenziaria. È cosa nota, infatti, la cronica carenza di posti disponibili nelle REMS. Secondo le ultime statistiche rese note dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, a febbraio 2021 risultavano 770 le persone destinatarie di provvedimenti di applicazione della misura di sicurezza detentiva in attesa di ricovero in una REMS, 98 delle quali erano illegittimamente detenute in strutture penitenziarie, mentre le restanti 672 erano in stato di libertà.

Il team di professionisti che ha assistito il ricorrente è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Giulia Borgna e dell’Avv. Valentina Cafaro. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com.

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