Condannata l’Italia per l’emarginazione mediatica della Lista Marco Pannella

Con una sentenza emessa all’unanimità in data 31 agosto 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato dallo Studio S&P, nell’interesse dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, a seguito della mancata partecipazione di esponenti di quest’ultima, nel periodo 1 aprile – 3 giugno 2010, ai programmi Porta a Porta (Rai Uno), Annozero (Rai Due) e Ballarò (Rai Tre), ovvero – all’epoca dei fatti – i più importanti programmi di approfondimento politico del palinsesto della Rai, concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo, nonostante nel corso degli stessi fossero stati affrontati argomenti in merito ai quali il punto di vista dell’associazione ricorrente sarebbe stato oggettivamente connotato da attualità, rilevanza ed interesse del pubblico alla conoscenza.

In particolare, il ricorso trae origine dall’esposto presentato all’AGCOM dalla Lista Marco Pannella in ragione del mancato rispetto degli obblighi in materia di pluralismo informativo da parte delle emittenti televisive Rai.

Con delibera n. 137/10/CSP, l’AGCOM disponeva l’archiviazione dell’esposto non avendo rilevato, nel periodo considerato, alcuna specifica sottopresenza della Lista Marco Pannella rispetto ad altre forze politiche che, al pari di quest’ultima (secondo l’autorità di vigilanza), erano prive di rappresentanza parlamentare.

L’associazione ricorrente impugnava la delibera di archiviazione dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza n. 8064/2011 (divenuta definitiva in quanto non impugnata dall’AGCOM), accoglieva il ricorso e ordinava all’autorità di vigilanza di rivalutare l’esposto tenendo in considerazione che: i) la Lista Marco Pannella era un “soggetto politico”, dunque non paragonabile ad altre forze politiche non rappresentate in Parlamento (alcune delle quali avevano, comunque, partecipato ai suddetti programmi di approfondimento); e ii) occorreva motivare in ordine alle ragioni che avevano condotto l’AGCOM, nonostante una lunga serie di precedenti determinazioni di segno opposto, a non considerare le trasmissioni oggetto di denuncia come suscettibili di “autonoma considerazione” sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo informativo.

Tuttavia, con delibera n. 472/12/CONS, l’AGCOM confermava l’archiviazione dell’esposto presentato dalla Lista Marco Pannella.

Di conseguenza, l’associazione ricorrente presentava un ulteriore ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse dichiarata, per violazione ed elusione del giudicato, la nullità della nuova delibera dell’AGCOM e che fosse altresì ordinata l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 8064/2011.

Con sentenza n. 4359/2013, il TAR Lazio accoglieva il ricorso della Lista Marco Pannella e dichiarava la nullità della nuova delibera, ordinando all’AGCOM di eseguire entro 30 giorni il giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011.

A distanza di tre anni dall’esposto, con delibera n. 359/13/CONS, l’AGCOM – rilevato che “il programma Annozero è cessato e che, stante la riconosciuta ‘autonoma considerazione’ dei tre programmi de quo, non può essere disposta la partecipazione degli esponenti ad altro programma analogo” – ordinava alla Rai di invitare l’associazione ricorrente ai programmi Porta a porta e Ballaró entro il termine di conclusione annuale del ciclo (2013) di ciascun programma.

La Rai, tuttavia, limitandosi ad assicurare la partecipazione dell’On. Rita Bernardini al solo programma Porta a Porta, non ha dato puntuale e completa esecuzione alla delibera n. 359/13/CONS e l’AGCOM, dal canto suo, ha omesso di attivarsi per garantire l’effettiva ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 4359/2013.

Ad avviso della Corte europea, nel caso di specie, l’AGCOM ha disatteso il suo costante orientamento ed effettuato “une appréciation globale du temps de présence de l’association requérante dans l’ensemble des émissions d’information de la chaîne, sans tenir compte de l’horaire de diffusion des émissions ni de leur popularité” (§ 84). Da ciò è derivato che “l’association requérante a été absente de trois émissions à forte popularité et qu’elle s’est trouvée, sinon exclue, du moins fortement marginalisée du débat politique médiatique” (§ 86). Né, secondo la Corte, può rilevare l’intervenuta cessazione del programma Annozero in quanto, “bien que la suppression des émissions soit fréquente, l’obligation d’exécution aurait dû imposer une présence compensatrice à faveur de l’association requérante” (§ 87).

A ciò si aggiunga la mancata parziale esecuzione della delibera n. 359/13/CONS da parte della Rai, non avendo il Governo italiano fornito alcuna prova che attestasse l’avvenuto invito dell’associazione ricorrente al programma Ballarò.

Alla luce di simili considerazioni, la Corte ha quindi concluso che “les mesures prises par les autorités internes pour rééquilibrer la situation qui avait eu pour effet d’exclure l’association requérante du débat politique ont été insuffisantes” ed accertato la violazione dell’art. 10 CEDU (§§ 90-91), condannando altresì il Governo italiano a corrispondere all’associazione ricorrente la somma di € 12.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (§ 98).

Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.

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