Con un provvedimento del 20 gennaio 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato che ENI gas e luce S.p.A. (Egl) ha posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in relazione all’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione dei consumi di energia elettrica e gas alla luce della vigente normativa primaria e regolatoria in tema di prescrizione biennale, a causa della tardiva fatturazione dei consumi e in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori.
In considerazione della “estrema gravità della pratica e dei notevolissimi danni arrecati ai consumatori e alle microimprese”, nonché della recidiva in tema di condotte scorrette relative alla prescrizione, l’AGCM ha irrogato a carico di ENI la massima sanzione edittale di € 5 milioni, disponendo altresì la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa del provvedimento onde “impedire che la pratica commerciale in oggetto continui a produrre effetti anche successivamente alla sua cessazione”.
Secondo l’AGCM, l’insieme degli elementi raccolti nella fase dell’istruttoria “non solo rivela una carenza di diligenza da parte di Egl (…), ma si connota anche per un contestuale profilo di spiccata aggressività irriguardoso della norma primaria, che determina un evidente indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute, regolarmente eccepite, in assenza di accertamento della loro responsabilità in ordine alle mancate letture e di adeguati e convincenti riscontri alle istanze e ai reclami presentati”.
La pratica censurata dall’AGCM riguarda l’applicazione del nuovo regime della prescrizione introdotto, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. maxi-bollette, dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), il cui art. 1, commi 4 e 5, ha stabilito che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti (utenti domestici, venditore, distributore, operatore del trasporto e altri soggetti della filiera), salvo nell’ipotesi in cui “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”.
Dopo l’entrata in vigore di tale disciplina, numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale da parte di Eni, cui è seguito l’ingiustificato pagamento di crediti prescritti. Come accertato, in migliaia di casi, le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore; tuttavia, tali tentativi non solo non erano documentati, ma spesso erano smentiti dalle prove fornite dai consumatori, anche in sede di conciliazione: ad esempio l’accessibilità del contatore o la presenza in casa dell’utente, di suoi congiunti o del portiere dello stabile al momento del presunto tentativo di lettura del contatore.
Peraltro, la condotta censurata è continuata anche nel 2020 nonostante l’entrata in vigore della l. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), la quale ha abrogato il comma 5 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, così sopprimendo definitivamente la possibilità di rigettare l’eccezione di prescrizione in caso di responsabilità del consumatore e rendendo conseguentemente la prescrizione biennale operativa a prescindere dall’eventuale predetta responsabilità.
I professionisti dello Studio S&P assistono i consumatori che siano stati vittime della pratica scorretta in questione sia nella presentazione delle istanze di rimborso ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018, sia nelle procedure di reclamo e conciliazione relative all’applicazione della prescrizione biennale, sia nella proposizione di azioni dinanzi al giudice civile per il risarcimento dei gravi danni subiti a causa delle condotte illegittime poste in essere da ENI. Come già accertato dall’AGCM, infatti, non soltanto ENI ha “colpevolmente ed intenzionalmente ignorato la nuova disciplina, continuando a respingere le eccezioni di prescrizione dei consumatori ed i successivi reclami e tentativi di conciliazione”, ma ha altresì proceduto “immediatamente con la procedura di messa in moro e minaccia di distacco”, attivando la procedura di recupero crediti attraverso società terze, talora anche in pendenza di reclamo.