Con sentenza resa in data 28 maggio 2026 nel caso Petrignani e altri c. Italia, divenuta definitiva in data 2 novembre 2026 a seguito del rigetto della richiesta di rinvio in Grande Camera presentata dal Governo italiano, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sulla compatibilità convenzionale della confisca per equivalente disposta facendo applicazione del c.d. principio solidaristico.
Il caso
La sentenza è stata resa in relazione a tre ricorsi, riguardanti procedimenti penali distinti, all’esito dei quali tutti i ricorrenti, seppur su basi legali diverse, erano stati attinti dalla confisca per equivalente in via solidale dell’intero profitto del reato plurisoggettivo loro contestato. In altri termini, facendo applicazione del principio solidaristico, le giurisdizioni nazionali avevano disposto a carico di ciascun ricorrente la confisca non soltanto della quota di profitto individualmente conseguita mediante la commissione del reato, ma dell’intero profitto realizzato dall’associazione criminale di appartenenza ovvero dall’insieme dei concorrenti nel reato.
In particolare, il primo ricorrente (il sig. Petrignani), a fronte di un compenso per la propria attività professionale illecita pari, secondo gli inquirenti, ad € 12.000,00, si era visto applicare una confisca per equivalente fino al valore di € 5.047.500,00. Il secondo ricorrente (il sig. Carbone) aveva invece subito una confisca per equivalente per un valore pari ad € 752.022,27, nonostante la quota di profitto personale ad egli contestata ammontasse ad € 27.631,70. Infine, il terzo ricorrente (il sig. Curci), accusato di aver prestato assistenza contabile a numerose società nel contesto di un sistema di evasione fiscale su larga scala, si era visto applicare una confisca per equivalente fino al valore di € 36.431.324,03, importo corrispondente al profitto derivante dall’evasione fiscale di centinaia di società.
Mentre il primo ed il secondo ricorrente avevano scelto di definire il procedimento penale istituito a loro carico con il rito del patteggiamento, il giudizio condotto a carico del terzo ricorrente era stato definito con rito ordinario.
Tutti i ricorrenti hanno sostenuto che la confisca disposta a loro carico fosse da inquadrare nel novero delle sanzioni aventi natura penale ed hanno in primo luogo lamentato una violazione dell’art. 7 CEDU, seppur sotto profili parzialmente distinti.
Segnatamente, il primo ed il secondo ricorrente hanno censurato una violazione del principio di personalità della responsabilità penale consacrato dalla menzionata disposizione convenzionale, sostenendo che, per effetto dell’applicazione del principio solidaristico, costoro erano stati puniti per fatti commessi da altri.
Il terzo ricorrente ha invece contestato il difetto di prevedibilità dell’applicazione della confisca in via solidale, sia per l’assenza di una base legale di riferimento, sia per le caratteristiche strutturali della misura, che impediscono al soggetto agente di prevedere ex ante l’effettiva entità dell’ablazione patrimoniale cui potrebbe essere assoggettato.
Infine, tutti e tre i ricorrenti hanno sollevato una violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, lamentando il difetto di legalità e di proporzionalità della misura ablativa
La decisione
Preliminarmente, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 7 CEDU, sottolineando come lo stesso Governo convenuto – in linea con l’orientamento giurisprudenziale rilevante ratione temporis – avesse espressamente riconosciuto la natura penale della confisca per equivalente.
Nel merito, la Corte ha rigettato la doglianza ex art. 7 CEDU sollevata dai primi due ricorrenti, ritenendo che la confisca non fosse stata loro applicata con lo scopo di punirli per le condotte commesse dai correi, ma esclusivamente al fine di sanzionarli per la condotta ad essi individualmente ascrivibile. Pertanto, ha ritenuto che i ricorrenti non fossero stati puniti per fatti commessi da altri.
La Corte ha invece ritenuto fondata la censura articolata dal terzo ricorrente in ordine al difetto di prevedibilità della misura.
In particolare, la Corte ha sottolineato come nessuna delle disposizioni normative richiamate nel caso di specie prevedesse espressamente la possibilità di applicare la confisca in via solidale; ha poi evidenziato l’esistenza di un annoso contrasto giurisprudenziale in merito all’applicazione del principio solidaristico, risolto solo di recente con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025, che ha escluso la possibilità di applicare la confisca in via solidale. Pertanto, la Corte ha concluso che la giurisprudenza in materia “non fosse sufficientemente consolidata da rendere prevedibile la responsabilità solidale” (ivi, § 100). Il difetto di prevedibilità della misura è stato ravvisato anche in ragione dell’assenza di criteri chiari e sufficientemente determinati tali da consentire una quantificazione ex ante degli importi suscettibili di essere confiscati (§§ 104–107).
Quanto, infine, alla doglianza ex art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, la Corte ha accertato la violazione nei confronti di tutti e tre i ricorrenti.
Con specifico riguardo al terzo ricorrente, la Corte ha richiamato e valorizzato le considerazioni già svolte in ordine al difetto di legalità della misura ai sensi dell’art. 7 CEDU.
Con riguardo ai primi due ricorrenti, la Corte ha invece riscontrato il difetto di proporzionalità della misura sotto un duplice profilo. Da un lato, la confisca era stata disposta per un importo eccedente la quota di profitto individualmente conseguita dai ricorrenti, nonché in modo sostanzialmente automatico, senza un’adeguata considerazione né della gravità delle rispettive condotte né del ruolo effettivamente rivestito nella commissione dell’illecito. Ciò aveva reso la misura del tutto sproporzionata rispetto alla sua finalità punitiva. Dall’altro lato, l’applicazione della confisca aveva determinato per i ricorrenti un peggioramento della situazione patrimoniale rispetto a quella precedente alla commissione del reato, con conseguente travalicamento anche di qualsivoglia finalità ripristinatoria.
Quanto alle misure di riparazione, la Corte ha ritenuto “che la riapertura dei procedimenti interni e il riesame della questione a livello nazionale costituiscano, in linea di principio, un rimedio appropriato per le violazioni accertate” (ivi, § 157), disponendo altresì la corresponsione ai ricorrenti di somme a titolo di equa soddisfazione per il danno non patrimoniale subito.
Lo Studio Saccucci & Partners assiste regolarmente nei giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e dinanzi alle giurisdizioni nazionali in sede di esecuzione individui e società destinatarie di misure di confisca applicate in violazione dei principi convenzionali.
Per maggiori informazioni contattare lo Studio S&P all’indirizzo e-mail: studio@saccuccipartners.com.
Avv. Valentina Cafaro