La Corte EDU condanna l’Italia per eccessivo formalismo nel giudizio di cassazione

Con sentenza definitiva del 10 settembre 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso n. 10241/19 proposto contro l’Italia da una storica azienda di trasporto calabrese, accertando la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale. La società è stata assistita dinanzi alla Corte di Strasburgo dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dall’Avv. Fabrizio Ciancio dello Studio S&P.

La vicenda trae origine dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto dalla società di trasporto contro la Regione Calabria, a causa del mancato deposito dell’attestazione di conformità all’originale informatico della copia della sentenza impugnata e della relata della notifica effettuata a mezzo PEC.

Richiamando i principi già enunciati nella sentenza Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024, la Corte europea ha ritenuto che i giudici italiani, dichiarando improcedibile il ricorso per cassazione, siano incorsi in un eccessivo formalismo, tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale della società ricorrente. Per l’effetto, la Corte ha condannato lo Stato italiano a corrispondere alla società ricorrente € 6.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 3.572,00 a titolo di costi e spese.

I giudici di Strasburgo hanno altresì esaminato la possibilità di ottenere la riapertura del giudizio di cassazione, vale a dire un nuovo esame del ricorso ingiustamente dichiarato improcedibile. L’art. 391-quater c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, consente infatti, in linea di principio, di chiedere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione quando la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia accertato una violazione della CEDU. Il legislatore italiano ha, tuttavia, limitato l’applicazione di tale rimedio ai casi in cui la violazione abbia pregiudicato un diritto di stato della persona, escludendo, quindi, le controversie aventi ad oggetto questioni di natura strettamente patrimoniale, come quella qui in rilievo.

Sul punto, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui spetta a ciascuno Stato stabilire le modalità attraverso le quali dare esecuzione alle sentenze rese nei suoi confronti, nel rispetto dei principi dell’autorità della cosa giudicata e della certezza del diritto in materia civile, in particolare nei casi in cui la controversia coinvolga soggetti terzi rispetto allo Stato (ad es., BEG S.p.A. c. Italia del 20 maggio 2021, § 162). Di conseguenza, la Corte ha respinto la domanda della società ricorrente, volta ad ottenere un invito allo Stato italiano affinché rimuovesse gli ostacoli giuridici che avrebbero potuto impedirle di avvalersi del nuovo rimedio revocatorio previsto dall’art. 391-quater c.p.c.

Tale statuizione mette in luce il vuoto di tutela ripristinatoria dell’ordinamento italiano: chi ottiene dalla Corte di Strasburgo l’accertamento di una violazione convenzionale nell’ambito di una controversia civile estranea al limitato ambito di applicazione dell’art. 391-quater c.p.c. resta, di fatto, privo della possibilità di ottenere la riapertura del processo.

Ciò, tuttavia, non significa che chi si trovi in tale situazione resti del tutto privo di strumenti di tutela.

Come chiarito dalla Corte di cassazione nella recentissima sentenza n. 24934/2026 del 2 settembre 2026, l’ordinamento italiano offre una via alternativa. La Suprema Corte ha infatti ricordato che, sulla base del principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Köbler del 2003, C-224/01, chi abbia subito un danno derivante da una decisione giurisdizionale definitiva contraria al diritto europeo conserva il diritto di agire in via risarcitoria nei confronti dello Stato. Tale azione – che può fondarsi, a seconda dei casi, sulla legge n. 117 del 1988 in materia di responsabilità civile dei magistrati ovvero sull’art. 2043 c.c. – non è diretta a travolgere il giudicato, ma ad ottenere il risarcimento per equivalente del pregiudizio subito, e deve ritenersi parimenti esperibile in caso di accertamento di una violazione convenzionale da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.

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