Con sentenza del 23 luglio 2026, n. 143, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale), in riferimento agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (di seguito, anche “Statuto di Roma”) e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale (di seguito, anche “CPI”), salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti.
Nell’accogliere le questioni di legittimità costituzionale, la Corte ha precisato che l’attuale disciplina legislativa non scongiura il rischio del protrarsi dell’inerzia del Ministro della giustizia nel trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d’appello di Roma, inerzia che “mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari” (ivi, § 18.2).
La Corte ha puntualizzato che “all’obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l’obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego” (ivi, par. 20.3) laddove ricorrano “situazioni eccezionali” contemplate dall’art. 97 dello Statuto di Roma (ivi, § 20.1), dovendosi intendere in termini necessariamente restrittivi il sacrificio imposto ai “princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)”.
La Corte ha, invece, dichiarato assorbite le questioni sollevate con riferimento agli artt. 101, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione alla decisione 2011/168/PESC, mentre ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la procedura per la consegna, così come disciplinata degli artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, sollevate dalla Corte d’appello di Roma, in riferimento agli artt. 11, 101, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione allo Statuto di Roma e alla decisione 2011/168/PESC. A tal proposito, la Corte ha osservato che tale procedura “si limita a disciplinare le attività riservate al Procuratore generale e alla Corte d’appello, senza dare àdito di per sé ad alcuna antinomia con l’obbligo pattizio di cooperazione”, risiedendo il vulnus con la Costituzione nelle regole generali dettate dagli artt. 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini prima indicati.
La presente decisione trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla IV Sezione penale della Corte d’appello di Roma nell’ambito del procedimento di cooperazione con la CPI avviato nei confronti del generale libico Almasri (per maggiori dettagli sul caso Almasri, si veda qui), destinatario di un mandato d’arresto per crimini di guerra e contro l’umanità dalla CPI, questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, con riferimento agli artt. 11, 101, co. 2, e 117, co. 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione allo Statuto di Roma.
Tale pronuncia ridisegna le modalità con cui il Ministro della Giustizia è chiamato a gestire le richieste di cooperazione con la CPI, imponendo l’immediata trasmissione delle richieste provenienti dall’Aia all’autorità giudiziaria competente, salva la possibilità eccezionale di un diniego ministeriale puntualmente motivato dalla necessità di salvaguardare principi costituzionali preminenti, chiarendo definitivamente che il suo operato non può essere “legibus solutus” (ivi, par. 20.2).
L’estrema rilevanza della questione è stata posta in evidenza dalla stessa Corte costituzionale, che ha osservato come essa sia “al crocevia tra la rule of law internazionale, inscindibilmente connessa alla tutela della democrazia e dei diritti umani, e la salvaguardia del nucleo essenziale dei princìpi costituzionali, in una prospettiva che richiede un approccio integrato e un convergere delle diverse garanzie” (ivi, § 16).
Infatti, si tratta di una decisione pregna di risvolti al di là dell’ordinamento giuridico italiano, destinata a riflettersi sulla posizione italiana tanto dinanzi alla CPI, la quale ha deferito all’Assemblea degli Stati Parti l’inadempimento dell’Italia alla propria richiesta di cooperazione, quanto dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Dinanzi a quest’ultima sono attualmente in fase di esame due ricorsi (per maggiori dettagli si veda qui) con i quali si denuncia la violazione da parte dell’Italia degli obblighi procedurali di cooperazione derivanti da violazioni transnazionali del diritto alla vita, del divieto di tortura e del divieto di schiavitù in relazione alla liberazione e al trasferimento in Libia del generale libico.
Un team legale composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dalla dott.ssa Alice Quaranta, dello Studio Saccucci & Partners, e dalla Prof.ssa Chantal Meloni dell’Università degli Studi di Milano assiste pro bono il ricorrente nel caso Y c. Italia (n. 13270/25).