Con decisione del 16 giugno 2026, pubblicata il 6 luglio 2026, il Presidente della Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha disposto la comunicazione al Governo italiano del ricorso n. 18742/25, Reed c. Italia, dando il via alla fase della trattazione scritta in contraddittorio fra le parti ai sensi dell’art. 54 § 2 b) del Regolamento della Corte.
Il ricorso trae origine dal divieto temporaneo di nuove nozze (c.d. “lutto vedovile”) stabilito dall’art. 89 del Codice civile. Tale disposizione, invero, stabilisce il divieto per la donna di contrarre un nuovo matrimonio prima del decorso di trecento giorni dalla cessazione, dall’annullamento o dallo scioglimento del precedente vincolo matrimoniale, fatta salva la possibilità di ottenere un’autorizzazione giudiziale ove sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza e, quindi, previa sottoposizione ad esame medico.
Tale preclusione assolveva originariamente ad una funzione biologico-probatoria, essendo volta a prevenire situazioni di incertezza in ordine alla paternità di un eventuale figlio concepito nella fase di transizione tra un matrimonio e l’altro (c.d. commixtio sanguinis) quando non vi erano ancora metodi di accertamento della filiazione dotati di sufficiente precisione.
Il ricorso alla Corte EDU è stato proposto in data 6 giugno 2025 da una cittadina statunitense che, a seguito dello scioglimento del precedente vincolo matrimoniale negli Stati Uniti, intendeva contrarre nuove nozze con un cittadino italiano anteriormente al decorso del termine di trecento giorni.
A tal fine, la ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Roma di essere dispensata dal divieto senza doversi sottoporre a visita medica per escludere lo stato di gravidanza, chiedendo, in via principale, la disapplicazione dell’art. 89 c.c. per contrasto con gli artt. 8, 12 e 14 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU e, in via subordinata, la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 89 c.c. per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione a tali disposizioni convenzionali nonché a quelle del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne.
Dopo una serie di rinvii, il Tribunale di Roma ha ritenuto che fosse venuta meno la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente essendo nel frattempo decorso il termine di trecento giorni.
Dinanzi alla Corte EDU, la ricorrente ha quindi lamentato la violazione del diritto al rispetto alla vita privata (art. 8 CEDU), del diritto a contrarre matrimonio (art. 12 CEDU) e del divieto di discriminazioni fondate sul genere (art. 14 CEDU), sulla base dei principi enunciati nella sentenza 27.06.2023, Nurcan Bayraktar c. Turchia, ove essa ha già censurato come contraria agli artt. 8, 12 e 14 CEDU l’analoga normativa prevista in Turchia
All’esito di un esame preliminare del fascicolo, la Corte europea ha deciso di avviare con estrema rapidità il contraddittorio scritto fra le parti, richiamando proprio il precedente turco.
Tale decisione è estremamente significativa sotto molteplici profili.
Anzitutto, il caso è stato ritenuto ad “alto impatto” (affaire à impact), espressione con cui la Corte identifica i ricorsi caratterizzati da un’importanza significativa per lo sviluppo del sistema di protezione dei diritti umani, in quanto sollevano nuove questioni relative all’interpretazione e all’applicazione della CEDU o questioni di importanza generale.
In secondo luogo, la questione rivela l’esistenza di una criticità strutturale dell’ordinamento interno che origina in modo diretto da una previsione legislativa ad effetti temporalmente limitati in mancanza di rimedi interni effettivi idonei ad ottenerne la disapplicazione diretta da parte del giudice comune ovvero la caducazione erga omnes ad opera della Corte costituzionale.
In tale prospettiva, il caso potrebbe offrire alla Corte EDU l’occasione per definire la portata dell’obbligo generale di conformazione sancito dall’art. 1 CEDU e del diritto ad un rimedio interno effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU, in rapporto a situazioni in cui la violazione dei diritti fondamentali discende direttamente da una norma di legge i cui effetti lesivi non possono essere tempestivamente neutralizzati mediante ricorso all’interpretazione conforme o al sindacato incidentale di legittimità costituzionale.
La ricorrente è rappresentata davanti alla Corte dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci.