Svolta REMS: Strasburgo chiede all’Italia adeguamenti strutturali

Con una sentenza emessa all’unanimità in data 4 giugno 2026 nel caso Ciotta c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di un detenuto portatore di psicopatologie rimasto a lungo ristretto in carcere nell’attesa di essere trasferito in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (“REMS”).

Come espressamente riconosciuto dal Governo italiano (anche mediante dichiarazione unilaterale presentata in corso di giudizio, ivi, §§ 78-81), tale provvedimento era rimasto ineseguito a causa della cronica carenza di posti disponibili nelle REMS, una problematica che la Corte aveva già avuto modo di attenzionare nella sentenza del 24 gennaio 2022, Sy c. Italia (per il relativo comunicato, si veda qui).

Dopo aver ripetutamente sollecitato le autorità nazionali a dare esecuzione al provvedimento di trasferimento in REMS, nel gennaio del 2021 il ricorrente ha adito la Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 34 CEDU, presentando altresì un’istanza di misure cautelari ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte in ragione del rischio serio ed imminente per la sua integrità psicofisica.

Analogamente a quanto avvenuto nel caso Sy c. Italia, la Corte ha dapprima concesso la tutela cautelare richiesta, ordinando al Governo italiano di “assicurare il trasferimento del ricorrente in una REMS o in un’altra struttura che potesse garantire la presa in carico adeguata, sul piano terapeutico, della patologia del ricorrente” e, successivamente, ha accertato con sentenza tutte le violazioni lamentate dal ricorrente.

In particolare, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 3 CEDU, che sancisce il divieto di tortura e di pene e trattamenti inumani o degradanti, in ragione dello stato di abbandono terapeutico in cui era stato lasciato il ricorrente, il quale non aveva “beneficiato di una strategia terapeutica globale per la gestione della sua patologia, volta a risolvere i suoi problemi di salute o a prevenirne l’aggravarsi”; dell’art. 5 § 1 CEDU, che tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza personale, per via dell’illegale trattenimento del ricorrente dapprima in carcere e poi in SPDC nell’attesa del suo trasferimento in una REMS; dell’art. 5 § 5 CEDU, che garantisce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, per l’assenza di rimedi interni accessibili ed effettivi per contestare l’illegalità della detenzione e chiedere il risarcimento dei danni subiti; dell’art. 6 § 1 CEDU, che sancisce il diritto ad un equo processo, in quanto le autorità nazionali non avevano eseguito i provvedimenti con cui era stato disposto il trasferimento del ricorrente in una REMS; e, infine, dell’art. 34 CEDU, per via del significativo ritardo con il quale le autorità nazionali avevano dato esecuzione al provvedimento cautelare.

Mentre però, nel caso Sy, la Corte aveva ritenuto che non fosse “necessario indicare le misure generali che lo Stato dovrebbe adottare per conformarsi alla presente sentenza” (Sy c. Italia, § 186), nel caso Ciotta essa ha invece espressamente riconosciuto “l’indiscutibile natura strutturale del problema” ed ha accolto le richieste di misure generali formulate dal ricorrente ai sensi dell’art. 46 CEDU.

In particolare, dopo aver ricostruito le diverse problematiche sottese al fenomeno della cronica carenza di posti nelle REMS – problematiche già messe in luce dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2022 ed ulteriormente documentate nel corso del giudizio dinanzi alla Corte europea dai numerosi terzi intervenienti, tra cui il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il Garante dei detenuti della Regione Lazio, il Garante dei detenuti del Comune di Roma e diverse associazioni operanti nel settore della tutela dei diritti delle persone detenute – la Corte ha indicato in maniera puntuale le aree di intervento verso le quali lo Stato italiano dovrà indirizzare le proprie azioni al fine di porre rimedio al difetto sistemico individuato dalla Corte.

Più nel dettaglio, la Corte ha invitato le autorità nazionali:

  1. a garantire che solo le persone riconosciute come socialmente pericolose o che soffrono di un vero disturbo mentale vengano inserite in una REMS” e ad assicurare la rivalutazione rapida e regolare della persistenza delle condizioni che legittimano l’imposizione della misura (ivi, § 203);
  2. a mobilitare le risorse necessarie per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale, al fine di favorire lo sviluppo di alternative concrete ed efficaci alle misure privative della libertà, ove le circostanze del caso lo consentano, in linea con l’approccio indicato dalla Corte costituzionale, secondo cui le autorità interne devono potenziare le soluzioni terapeutiche alternative già esistenti sul territorio, riducendo così la necessità di ricorrere all’inserimento in REMS” (ivi, § 207);
  3. a compiere gli sforzi necessari per garantire una maggiore cooperazione tra i vari enti e attori coinvolti” (ivi, § 208);
  4. a continuare ad adottare le misure necessarie per garantire un numero sufficiente di REMS proporzionato alle esigenze delle diverse regioni, garantendo al contempo che il tasso massimo di occupazione di ciascuna REMS consenta di preservare un contesto sanitario adeguato alle condizioni delle persone interessate e di accompagnare le stesse attraverso percorsi terapeutici efficaci volti a prepararle a un possibile rilascio” (ivi, § 210).

Pur inserendosi nel solco tracciato dalla sentenza Sy, la sentenza Ciotta rappresenta dunque un significativo avanzamento nella tutela convenzionale dei diritti degli autori di reato portatori di psicopatologie. Per la prima volta, infatti, la Corte europea affianca all’accertamento delle violazioni convenzionali un’indicazione puntuale delle misure generali ritenute necessarie per rimuovere le cause strutturali che ne sono all’origine ed assicurare la conformità dell’ordinamento italiano agli standard convenzionali.

La sentenza, che riconosce anche un risarcimento economico al ricorrente per i danni non patrimoniali connessi alle violazioni subite, diverrà definitiva alle condizioni di cui all’art. 44 § 2 CEDU.

Il ricorrente è stato assistito dinanzi alla Corte da un team dello Studio S&P composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Giulia Borgna e dall’Avv. Valentina Cafaro.

Sullo stesso tema, sono pendenti dinanzi alla Corte europea una serie di altri ricorsi, alcuni dei quali patrocinati dagli stessi legali dello Studio S&P. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com

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