Mancata cooperazione con la CPI all’esame della Corte EDU

Con decisione del 13 maggio 2026, pubblicata il 29 maggio 2026, il Presidente della Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha disposto la comunicazione al Governo italiano dei ricorsi n. 13270/25, Y c. Italia, e n. 7051/26, Z. c. Italia, dando il via alla fase della trattazione scritta in contraddittorio fra le parti ai sensi dell’art. 54 § 2 b) del Regolamento della Corte.

I due ricorsi traggono origine dalla mancata esecuzione, da parte delle autorità italiane, del mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (“CPI”) il 17 gennaio 2025 nei confronti di Osama Elmasry Njeem (di seguito anche “Almasri”), ex capo della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità.

In particolare, il ricorso Y. c. Italia è stato proposto, in data 16 aprile 2025, da un cittadino sud-sudanese, fuggito dal Sud Sudan e successivamente detenuto in Libia, presso il centro di Al-Jadida e la base militare di Mitiga, entrambi controllati da Almasri, dove afferma di aver subito gravi violazioni del proprio diritto alla vita e del divieto di tortura.

Il 19 gennaio 2025, Almasri è stato arrestato dalla polizia italiana e posto in custodia cautelare in esecuzione del mandato di arresto emesso dalla CPI. Due giorni dopo, tuttavia, la Corte d’appello di Roma ha rifiutato di convalidarne l’arresto per mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia, disponendone la liberazione. Il sospettato è stato quindi immediatamente rimpatriato in Libia su un volo di Stato per disposizione del Ministro dell’Interno.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente ha lamentato la violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi procedurali di cooperazione derivanti dall’art. 2 (diritto alla vita) e dell’art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) CEDU in conseguenza della mancata consegna di Almasri alla CPI e del suo rimpatrio in Libia.

Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato come, nei casi caratterizzati da elementi di transnazionalità, tali disposizioni convenzionali impongano agli Stati l’obbligo di cooperare con autorità straniere o con giurisdizioni penali internazionali, quale la CPI, a fronte di una richiesta di assistenza.

Il 17 dicembre 2025, il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza proposta dai difensori del ricorrente di trattazione prioritaria del caso ai sensi dell’art. 41 del Regolamento della Corte.

In data 7 febbraio 2026, un ricorso analogo è stato presentato da una cittadina ivoriana fuggita in Libia quando era ancora minorenne e anch’essa vittima di torture e abusi sessuali nella prigione di Mitiga.

All’esito di un esame preliminare di entrambi i fascicoli, la Corte europea ha rivolto alle parti una serie di domande attinenti all’ammissibilità e al merito dei ricorsi, sulle quali si concentrerà il contraddittorio scritto. In particolare, la Corte chiede se, alla luce della propria giurisprudenza, sussista la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell’art. 1 CEDU rispetto agli obblighi procedurali di cui agli artt. 2, 3 e 4 CEDU, se i ricorrenti possano qualificarsi come vittime delle presunte violazioni di tali diritti, se abbiano esaurito i rimedi interni disponibili e se i loro ricorsi abbiano ad oggetto la stessa questione già sottoposta alla CPI, se gli obblighi di cooperazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 CEDU si applichino anche ai rapporti con la CPI e se tali obblighi siano stati in concreto violati dallo Stato italiano.

Tale decisione della Corte è estremamente significativa sotto molteplici profili. Essa costituisce, anzitutto, il primo caso in cui la Corte di Strasburgo è chiamata a pronunciarsi espressamente sull’esistenza e sulla portata degli obblighi di cooperazione degli Stati membri con la CPI ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 CEDU, letti anche alla luce dello Statuto di Roma. Il procedimento solleva infatti questioni inedite e di rilevanza sistemica concernenti il rapporto tra la tutela convenzionale dei diritti fondamentali e la repressione dei crimini internazionali.

Il ricorrente del caso Y. c. Italia è stato rappresentato pro bono da un team legale composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dalla dott.ssa Alice Quaranta, dello Studio Saccucci & Partners, e dalla Prof.ssa Chantal Meloni dell’Università degli Studi di Milano.

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