All’esito di una vicenda processuale particolarmente complessa, segnata da ripetuti annullamenti con rinvio disposti dalla Corte di cassazione, Saccucci & Partners ha ottenuto due rilevanti decisioni in materia di trattenimento amministrativo, pronunciate nell’ambito della medesima vicenda e nei confronti del medesimo assistito, ma riferite a due distinti titoli di trattenimento di rilievo, con cui è stata riconosciuta l’inespellibilità di un cittadino straniero, in ragione del rischio grave, attuale e concreto cui egli sarebbe stato esposto in caso di espulsione verso il Paese di origine.
Il caso riguardava un cittadino iracheno, di etnia curda e religione musulmana sunnita, condannato per il reato di terrorismo di cui all’art. 270-bis c.p., in quanto sospettato di appartenere a un’organizzazione jihadista riconducibile all’area dell’ISIL. Al termine dell’espiazione della pena, lo straniero era stato trasferito presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) e sottoposto a trattenimento. In un primo momento, lo straniero era stato trattenuto in qualità di richiedente protezione internazionale. Successivamente al diniego della domanda di protezione internazionale, il titolo del trattenimento era mutato e l’interessato era stato trattenuto in regime pre-espulsivo.
Con provvedimento del 2 aprile 2026, la Corte d’appello di Catanzaro non ha convalidato il primo trattenimento, disposto quando l’assistito era ancora richiedente asilo. La decisione è intervenuta nel giudizio di rinvio all’esito di un articolato iter processuale, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato dapprima il decreto di convalida (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 8133/2026 del 27 febbraio 2026) e, successivamente, anche il provvedimento con cui la Corte territoriale aveva dichiarato il non luogo a provvedere per il sopravvenuto mutamento del titolo di trattenimento (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 11789/2026 del 26 marzo 2026).
Nel riesaminare la richiesta di convalida, la Corte d’appello ha affermato che la pericolosità sociale dello straniero non può essere desunta automaticamente dall’esistenza di una precedente condanna penale, neppure per un reato di particolare allarme sociale qual è quello di associazione con finalità di terrorismo, ma deve essere accertata in concreto, all’attualità e sulla base di una valutazione individualizzata. In mancanza di ulteriori elementi specifici, la sola condanna non è stata ritenuta sufficiente a giustificare una misura incidente sulla libertà personale.
Con separato provvedimento del 24 aprile 2026, il Giudice di Pace di Caltanissetta ha poi non convalidato anche il secondo trattenimento pre-espulsivo.
Anche tale decisione è stata preceduta da interventi della Corte di cassazione. Con sentenza n. 11291/2026 del 25 marzo 2026, la Suprema Corte aveva annullato il primo provvedimento di convalida del Giudice di Pace di Caltanissetta del 23 febbraio 2026, censurando l’omessa valutazione delle deduzioni difensive relative alla concreta praticabilità del rimpatrio. In seguito, con sentenza n. 14013/2026 del 15 aprile 2026, la Cassazione aveva nuovamente annullato la decisione resa in sede di rinvio, ribadendo la necessità di verificare, anche nel giudizio di convalida del trattenimento, l’eventuale sussistenza di divieti di espulsione e respingimento alla luce dell’art. 19 T.U.I. e dell’art. 3 CEDU.
Il Giudice di Pace ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per la convalida, confermando che il controllo giurisdizionale sul trattenimento non può limitarsi alla verifica formale del provvedimento, ma deve estendersi alla legittimità e alla concreta eseguibilità dell’allontanamento cui la misura è funzionale. Nella specie, il Giudice di Pace ha accertato la sussistenza di un rischio grave, concreto e attuale che, in caso di rimpatrio in Iraq, l’assistito potesse essere esposto a pena di morte, persecuzioni, tortura o trattamenti inumani e degradanti, in ragione della precedente condanna per reati connessi al terrorismo e del suo profilo personale e familiare.
La difesa è stata coordinata dall’Avv. Giulia Borgna, lead counsel del team difensivo, coadiuvata dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Claudia Maria Malfer e dalla Dott.ssa Camilla Tarchiani.
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