Lo studio Saccucci & Partners, con un team composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dall’Avv. Giulia Borgna, ha rappresentato con successo una società di capitali proprietaria di un immobile sito in Roma dinanzi al Tribunale penale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ottenendo, con ordinanza del 2 luglio 2025, la revoca della confisca disposta – ai sensi dell’art. 2641 c.c. – con sentenza definitiva e la restituzione del bene immobile alla società proprietaria.
L’immobile era stato qualificato quale “bene utilizzato per commettere il reato” nell’ambito di un procedimento per reati societari, con confisca disposta in primo grado nel 2018 e successivamente confermata dalla Corte d’appello e dalla Corte di cassazione, con conseguente acquisizione del bene al patrimonio dello Stato.
L’ordinanza di accoglimento del Tribunale di Ancona costituisce, per quanto consta, il primo provvedimento in sede esecutiva ad aver disposto la revoca della confisca del bene utilizzato per commettere il reato ex art. 2641 c.c. in attuazione ai principi di legalità e proporzionalità della pena enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 7 del 2025.
Con tale sentenza, infatti, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2641, commi 1 e 2, c.c. nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà della confisca – diretta e per equivalente – dei beni utilizzati per commettere il reato, qualificando tale misura come vera e propria sanzione patrimoniale e ritenendo incompatibile con la Costituzione un meccanismo ablatorio strutturalmente indifferente alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell’interessato.
Già ben prima della rimessione della questione da parte della V Sezione penale della Cassazione, lo studio Saccucci & Partners aveva sviluppato in sede di incidente di esecuzione e successiva opposizione la medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 2641 c.c., sottolineando – alla luce dei rilevanti orientamenti interpretativi della giurisprudenza interna e convenzionale – la natura autenticamente punitiva della confisca dei beni utilizzati e per equivalente, l’assenza di finalità ripristinatoria e la possibile manifesta sproporzione dell’ablazione. Le censure mosse dalla difesa si sono poi rivelate sostanzialmente coincidenti con quelle sottoposte pendente lite al vaglio della Corte costituzionale e infine giudicate fondate nella citata sentenza n. 7/2025.
Nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 2641 c.c., la Corte costituzionale ha sottolineato come il suo intervento in materia di controllo della proporzionalità della pena risultasse in concreto “necessario al fine di assicurare che di tali valutazioni possano giovarsi anche coloro che abbiano subito condanne definitive”. E ciò in considerazione del fatto che “a consentire la revisione di sentenze di condanna passate in giudicato non è sufficiente un mutamento giurisprudenziale favorevole, ma occorre una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge penale, ai sensi degli artt. 673, comma 1, del codice di procedura penale e 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)” (§ 2.2 del considerando in diritto).
Coerentemente, nel dare applicazione alla pronuncia della Consulta, il Tribunale di Ancona ha accolto le tesi della difesa, affermando che: (i) la confisca ex art. 2641 c.c. integra una pena patrimoniale soggetta al principio di proporzionalità; (ii) la declaratoria di illegittimità costituzionale comporta l’invalidità ab origine del titolo ablatorio e impone la rimozione di tutti gli effetti ancora in corso della sentenza, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della l. n. 87/1953; (iii) gli effetti della confisca sono “ontologicamente permanenti” e, finché il bene rimane nel patrimonio dello Stato e non intervengono eventi irreversibili, la revoca è sempre possibile. A conforto di tale conclusione, il Collegio ha richiamato espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di effetti delle declaratorie di incostituzionalità sul giudicato penale e sulle misure patrimoniali.
Rispetto alle peculiarità del caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha valorizzato il fatto che la procedura di vendita all’incanto dell’immobile era ancora alle battute iniziali e che il bene continuava a far parte del patrimonio dell’Erario, escludendo così la presenza di effetti irreversibili idonei a precludere la restituzione e disponendo la revoca della confisca e il rientro dell’immobile nella disponibilità della società proprietaria.
Il provvedimento del Tribunale di Ancona rappresenta un importante precedente in materia di adeguamento del giudicato alle decisioni della Corte costituzionale e di tutela effettiva del principio di legalità e proporzionalità della pena anche nei confronti di terzi estranei al reato.
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