Con provvedimento del 21 agosto 2025, pubblicato l’8 settembre 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato il via all’esame in contraddittorio del ricorso presentato nel giugno del 2022 dallo Studio S&P e dallo Studio Brandstätter avente a oggetto la sospensione di otto anni inflitta all’atleta italiano dal Tribunale arbitrale dello sport (TAS) e il rifiuto da parte del Tribunale federale svizzero di consentire la revisione della sentenza arbitrale a seguito dell’archiviazione, per non aver commesso il fatto, del procedimento penale nel frattempo instaurato a carico del ricorrente dinanzi alle giurisdizioni italiane.
Il procedimento sportivo era stato avviato nel 2016 dopo che la Federazione internazionale dell’atletica leggera (IAAF) aveva comunicato la positività di un campione di urina, rilevata, tuttavia, solo a seguito di una seconda analisi effettuata mesi dopo il prelievo. Il ricorrente, pur dichiarandosi innocente e denunciando il rischio di sabotaggio, era stato sospeso provvisoriamente e, in ragione della prossimità delle Olimpiadi di Rio del 2016, aveva rinunciato al giudizio di primo grado davanti al Tribunale nazionale antidoping italiano per sottoporsi a un procedimento accelerato davanti al TAS. L’arbitrato si era concluso con una decisione severa: otto anni di squalifica, nonostante il TAS avesse riconosciuto alcune irregolarità procedurali.
Parallelamente, in Italia era stato avviato un procedimento penale per doping da parte della Procura di Bolzano. Dopo un’istruttoria durata oltre quattro anni, il Giudice per le indagini preliminari di Bolzano nel febbraio 2021 aveva archiviato definitivamente il procedimento a carico dell’atleta, avendo accertato che il campione, su cui si fondava il provvedimento di squalifica, era stato manipolato e che l’alterazione aveva avuto lo scopo di farlo risultare positivo. Le indagini avevano, altresì, messo in luce condotte ostruzionistiche da parte dell’Agenzia mondiale antidoping, dello IAAF e del laboratorio di Colonia che aveva effettuato i test sul campione di urina, confermando la tesi del sabotaggio.
Nonostante tale svolta, il marciatore italiano non era riuscito a far valere le proprie ragioni dinnanzi alle corti svizzere. Il Tribunale federale, infatti, aveva respinto nel 2020 una prima istanza di revisione, ritenendo che le prove non costituissero fatti nuovi. Pertanto, nel 2021, a seguito della decisione del giudice italiano, l’atleta aveva presentato un’ulteriore istanza di revisione, in virtù dell’accertamento da parte del giudice penale italiano dell’avvenuta manipolazione del campione di urina. Anche questa domanda, tuttavia, è stata respinta con la motivazione che il procedimento penale italiano non aveva a oggetto lo specifico reato che avrebbe influenzato la decisione del TAS.
Con il ricorso alla CEDU, il ricorrente denuncia la violazione di diversi diritti convenzionali. In primo luogo, lamenta una lesione dell’art. 8 CEDU, sostenendo che l’impossibilità di correggere un’ingiustizia conclamata ha inciso in modo grave e permanente sulla sua vita privata e professionale, precludendogli la carriera e danneggiando la sua reputazione. Invoca, altresì, l’art. 6 CEDU, per la mancanza di accesso effettivo a un tribunale in grado di riesaminare il caso alla luce delle nuove prove, e l’art. 13 CEDU (letto congiuntamente all’art. 8 CEDU), per l’assenza di rimedi effettivi nell’ordinamento svizzero. Secondo il ricorrente, la decisione delle corti svizzere è arbitraria, sproporzionata e priva di una base legale sufficiente, poiché subordina la revisione a condizioni irraggiungibili e sacrifica la correzione di un errore giudiziario in nome di una rigidità formale incompatibile con la Convenzione.
All’esito di un esame preliminare del fascicolo, la Corte europea ha disposto la comunicazione al Governo svizzero e ha formulato all’indirizzo delle parti le seguenti domande sulle quali dovrà vertere il contraddittorio:
1. La Corte è competente ratione personae et loci ad esaminare le doglianze sollevate dal ricorrente? In particolare, il fatto che l’Agenzia mondiale antidoping abbia sede a Losanna è idoneo a determinare un “nesso giurisdizionale” con la Svizzera in relazione alle doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 8 (si veda a contrario Semenya c. Svizzera [GC], n. 10934/21, 10 luglio 2025)?
2.1. Il rifiuto del Tribunale federale di ammettere la revisione della sentenza arbitrale del TAS del 30 gennaio 2017, per le ragioni indicate nella sua decisione del 28 settembre 2021, costituisce una limitazione al diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione?
2.2. In caso affermativo, tale limitazione perseguiva uno scopo legittimo ed esisteva un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Naït-Liman c. Svizzera [GC], n. 51357/07, § 115, 15 marzo 2018)?
3.1. Il ricorrente ha subito una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 § 1, della Convenzione, e in particolare del diritto alla reputazione e del diritto di esercitare la sua professione, a causa del rigetto da parte del Tribunale federale della domanda di revisione?
3.2. In caso affermativo, l’ingerenza nell’esercizio di tale diritto era prevista dalla legge, perseguiva uno scopo legittimo ed era necessaria in una società democratica ai sensi dell’articolo 8 § 2?
4. Il ricorrente ha avuto a disposizione un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione per far valere la presunta violazione dell’articolo 8 della Convenzione?
I quesiti posti alle parti dai giudici di Strasburgo, unitamente all’apertura del contradditorio, rappresentano elementi di generale interesse per l’evoluzione della giurisprudenza della Corte, soprattutto alla luce dei principi recentemente enunciati dalla Grande Camera nel caso Semenya c. Svizzera (10 luglio 2025), che hanno precisato i limiti entro cui la Corte può esaminare eventuali violazioni dei diritti convenzionali (sia di natura sostanziale sia di natura procedurali) conseguenti alle decisioni adottate dalle istanze di giustizia arbitrale sportiva.
La notizia giunge proprio quando Alex Schwazer è da poco tornato a gareggiare dopo la fine della sua squalifica, stabilendo il nuovo record europeo master sui 10.000 metri su pista.
Il team di professionisti che assiste i ricorrenti è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Giulia Borgna e dall’Avv. Valentina Cafaro per lo Studio S&P e dall’Avv. Gerhard Brandstätter e dall’Avv. Karl Pfeifer. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com.