Libertà di religione in Estonia e sanzioni contro la Russia

Con provvedimento del 20 giugno 2025, pubblicato il 7 luglio 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di comunicare al Governo dell’Estonia il ricorso presentato dalla Chiesa Cristiana Ortodossa Estone (EEELC) e dal Monastero di Pühtitsa in data 29 novembre 2025 per lamentare la violazione dell’art. 9 CEDU (libertà di religione) in conseguenza della dichiarazione politica adottata dal Parlamento estone (Riigikogu) il 6 maggio 2024 relativa al Patriarcato di Mosca come istituzione che sostiene l’aggressione militare della Federazione Russa.

Con tale dichiarazione, il Parlamento estone ha condannato fermamente l’attacco armato condotto dal Governo russo e l’illegittima annessione dei territori conquistati durante l’aggressione, rilevando come il Patriarca Kirill di Mosca avesse espresso il suo sostegno pubblico all’atto di aggressione del regime “terroristico” della Federazione russa e come i leader del Patriarcato di Mosca e il Patriarca Kirill usassero l’ideologia del “mondo russo” come strumento per promuovere il conflitto. Il Parlamento ha sottolineato che l’Estonia, come Stato democratico, rispetta la libertà di religione ma ha espresso la propria indignazione all’abuso e all’uso distorto della religione e della tradizione ortodossa da parte del Patriarcato di Mosca e dal regime russo al potere, stigmatizzando come, alla luce delle azioni del Patriarcato di Mosca fino ad oggi, vi sia il rischio di influenzare le persone in un contesto “pseudo-religioso”.

Sulla base di tali premesse, il Parlamento ha considerato “inaccettabili le azioni del Patriarcato di Mosca come un’istituzione che giustifica e supporta l’aggressione della Federazione russa” e pertanto ha ritenuto necessario dichiarare il Patriarcato di Mosca un’istituzione che sponsorizza l’aggressione militare della Federazione russa”. Il Parlamento ha precisato che tale dichiarazione concerne “il Patriarcato di Mosca come un’istituzione e un organo di governo, non le persone che seguono le tradizioni ortodosse”, sottolineando che “le associazioni e congregazioni ortodosse dovrebbero esse stesse valutare la minaccia all’ordine pubblico e ai propri membri che derivano dall’attività di influenza ostile e prendere le necessarie misure per recidere i propri legami con il Patriarcato di Mosca”.

In riposta ad una specifica richiesta dei ricorrenti, il Comitato costituzionale del Parlamento ha precisato, in data 29 luglio 2024, che i termini “Patriarcato di Mosca” e “Patriarcato di Mosca come un’istituzione e un organo di Governo” (Moskva patriarhaat kui institutsioon ja juhtorgan), impiegati nella dichiarazione, si riferiva a tutte le entità menzionate nello Statuto della Chiesa Ortodossa Russa.

Avverso la dichiarazione del Riigikogu, così come specificata dal Comitato costituzionale, i ricorrenti hanno proposto ricorso al tribunale amministrativo estone al fine di rimuovere le conseguenze illecite causate da tale dichiarazione che li qualificava come facenti parte dell’elenco dei sostenitori dell’aggressione militare, ledendone la reputazione ma soprattutto imponendo loro di recidere ogni collegamento istituzionale con la Chiesa di appartenenza, a pena di adozione di successive gravi misure sanzionatorie.

Tuttavia, la Corte amministrativa di Tallin ha rigettato il ricorso ritenendo di non avere giurisdizione ad esaminare la legittimità di una dichiarazione politica giuridicamente non vincolante adottata dal Parlamento.

Tale decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di appello e dalla Suprema Corte dell’Estonia.

All’esito di un esame preliminare del fascicolo, la Corte europea ha ritenuto meritevoli di approfondimento le censure sollevate dai ricorrenti ed ha dato avvio, in tempi molto rapidi, alla fase della trattazione scritta dei ricorsi che sono stati ritenuti potenzialmente ad “alto impatto” in quanto aventi ad oggetto una questione importante di interpretazione e applicazione della Convenzione.

In particolare, la Corte ha invitato le parti a rispondere alle seguenti domande aventi ad oggetto il merito delle contestazioni prospettate dai ricorrenti:

“Vi è stata un’ingerenza nella libertà di religione dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 9 § 1 della Convenzione nel contesto della dichiarazione politica del Riigikogu? (cfr. Tonchev e altri c. Bulgaria, no. 56862/15, §§ 52-53, 13 December 2022; Leela Förderkreis e.V. e altri c. Germania, no. 58911/00, § 84, 6 November 2008; e Centre of Societies for Krishna Consciousness in Russia e Frolov c. Russia, no. 37477/11, § 38, 23 November 2021)?”

“In caso affermativo, tale ingerenza era prevista dalla legge e necessaria ai sensi dell’art. 9 § 2 (cfr. Tonchev e altri, cit., §§ 60-63 and 65; Centre of Societies for Krishna Consciousness in Russia e Frolov, cit., §§ 39-43; confronta con Leela Förderkreis e.V. e altri, cit., § 86-101; cfr., anche, mutatis mutandis, Metropolitan Church of Bessarabia e altri c. Moldova, no. 45701/99, § 125, ECHR 2001-XII)?”

Considerata la natura delle questioni sollevate nei ricorsi, che chiamano in gioco il rispetto del nucleo essenziale della libertà di religione e che si innestano nel contesto più generale dei limiti delle reazioni degli Stati europei alle azioni illecite della Federazione russa, non è escluso che la Camera possa decidere di spogliarsi della propria giurisdizione in favore della Grande Camera ai sensi dell’art. 30 CEDU.

Davanti alla Corte europea, la Chiesa Cristiana Ortodossa Estone (EEELC) e dal Monastero di Pühtitsa sono rappresentati dall’Avv. Giulia Borgna e dell’Avv. Prof. Andrea Saccucci dello Studio S&P, unitamente all’Avv. Artur Knyazev di Boutique Legal e all’Avv. Steven-Hristo Evestus di Sirel & Partners.

Immagine: Kaiti Lillipuu, Kuremäe kloostri hooned õhust lääne külg, CC BY-SA 3.0 ee

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