Con due distinti provvedimenti del 6 e 28 maggio 2025, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ha accolto i ricorsi presentati dall’Avv. Giulia Borgna e dall’Avv. Beatrice Distort dello Studio S&P nell’interesse di due cittadini cinesi destinatari di decreti di trasferimento emessi dall’Unità Dublino italiana verso la Croazia, in quanto Stato di primo ingresso nel quale il sistema EURODAC registrava essere state presentate le rispettive prime richieste d’asilo.
I ricorrenti, fuggiti dalla Cina poiché perseguitati per motivi religiosi, riferivano di aver assistito in Croazia a maltrattamenti per mano di agenti di polizia in borghese ai danni di altri migranti, di essere stati trattenuti in una cella senza ricevere cibo o acqua, e di essere stati sottoposti forzatamente alla procedura di fotosegnalamento e rilevamento delle impronte digitali, nonché costretti a sottoscrivere un documento del cui contenuto non erano stati informati. Una volta rilasciati, senza ricevere ulteriori indicazioni sulla procedura che li aveva interessati, proseguivano il loro viaggio verso l’Italia dove formalizzavano quella che credevano essere la prima istanza di protezione internazionale.
I Giudici del Tribunale di Roma hanno annullato i decreti di trasferimento in virtù di quanto disposto dall’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. Regolamento Dublino III), che vieta il trasferimento verso uno Stato membro in cui “si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti (…), che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
In entrambi i casi, infatti, alla luce delle informazioni reperite da fonti internazionali affidabili, il Tribunale ha ritenuto sussistente nella fattispecie il rischio attuale che i richiedenti asilo possano essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti in Croazia “a causa delle evidenziate carenze sistemiche”, smentendo dunque l’affermazione dell’Unità Dublino secondo cui tale Stato membro sarebbe un Paese “sicuro”.
È stata quindi accertata la competenza dello Stato italiano a decidere sulle domande di protezione internazionale presentate dai ricorrenti.
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