Diritto all’abitazione: S&P vince al TAR Lazio e al Consiglio di Stato

Con due recentissime ordinanze il T.A.R. Lazio e il Consiglio di Stato hanno accolto le istanze di misure cautelari collegiali proposte dallo Studio S&P nell’ambito di ricorsi per l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Amministrazione aveva ordinato lo sgombero degli immobili adibiti ad abitazione di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità (rispettivamente, una famiglia composta, fra l’altro, da una donna puerpera e da due minori, di cui uno di pochi mesi, e un individuo affetto da gravi patologie).

Per quanto riguarda il primo caso, con decreto n. 4443 del 2 ottobre 2024, il Presidente del T.A.R. Lazio aveva accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, ritenendo la sussistenza dei presupposti di “estrema gravità e urgenza” per l’accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. in considerazione della “[prevalente] esigenza di garantire la persistenza dell’attuale situazione abitativa” dei ricorrenti, anche in ragione della “presenza di minori” nel nucleo familiare.

Il Tribunale aveva quindi disposto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla data della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio.

Sennonché, con ordinanza n. 4806 del 24 ottobre 2024, il collegio aveva rigettato la domanda, ritenendo la mera dilazione del termine previsto per l’esecuzione dello sgombero sufficiente a tutelare i diritti dei ricorrenti.

Avverso il suddetto provvedimento lo Studio S&P ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Con ordinanza n. 222 del 17 gennaio 2025, il Supremo organo amministrativo ha accolto l’appello, disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla definizione del giudizio di primo grado.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli opposti interessi, il lamentato grave pregiudizio per i detentori dell’immobile che non dispongono di altra possibilità abitativa, tenuto conto, da una parte, dell’allegata e documentata presenza tra gli occupanti di un infante di pochi mesi e, dall’altra, della circostanza che non risulta che l’ANBSC abbia ancora provveduto a destinare l’immobile.

Quanto al secondo caso, con decreto n. 5990 del 24 dicembre 2024, il Presidente del T.A.R. Lazio ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche alla luce delle dedotte gravissime ripercussioni per l’incolumità psico-fisica, con possibili complicanze irreversibili per lo stato di salute del ricorrente, già seriamente compromesso, nonché dell’impossibilità per lo stesso di trovare una soluzione abitativa alternativa adeguata alle proprie esigenze specifiche.

Con ordinanza n. 495 del 24 gennaio 2025, il T.A.R. Lazio, in composizione collegiale, ha ritenuto che “avuto precipuo riguardo al grave pregiudizio dedotto dal ricorrente, sia opportuno confermare la sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato già disposta con il decreto cautelare monocratico”.

Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo e-mail: studio@saccuccipartners.com.

Foto di Tom da Pixabay

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