Con l’ordinanza n. 9124/2024 pubblicata in data 8 maggio 2024, il TAR Lazio ha disposto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, aggiungendo un ulteriore tassello alla complessa vicenda riguardante la possibilità di sottoporre a congelamento i beni e le risorse economiche conferiti in un trust ai sensi del Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Di recente, lo stesso TAR Lazio aveva già interrogato la Corte UE in merito a come dovessero interpretarsi le nozioni di “appartenenza” e “controllo” rispetto alla figura del disponente di un trust discrezionale che fosse stato inserito nella lista dei soggetti designati (cfr. ordinanza n. 6256/2023). In questo caso, i medesimi dubbi vengono prospettati rispetto alla figura del beneficiario discrezionale che non possa in alcun modo disporre, gestire o godere dei beni del trust per tutta la durata del suo inserimento nella lista.
Il giudizio amministrativo all’origine della causa pregiudiziale è stato promosso da una società con sede alle Bermuda, destinataria di un provvedimento di congelamento emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. Tale organo, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è incaricato di compiere – ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 109/2007 – “ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi della vigente normativa”.
In particolare, il provvedimento impugnato ha disposto il congelamento di uno yacht di proprietà della società ricorrente le cui azioni erano stato interamente conferite all’interno di un trust regolato dal diritto bermudiano, sul presupposto che il beneficial owner di detto trust fosse un soggetto designato e che, dunque, trovasse nella specie applicazione l’art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 269/2014, ai sensi del quale “sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I”.
Nel corso del giudizio dinanzi al TAR, si è accertato tuttavia che il beneficiario discrezionale del trust in questione – il cui nominativo era stato peraltro inserito nella lista allegata al Regolamento n. 269/2014 successivamente all’adozione del provvedimento impugnato – non aveva alcun potere di gestire, disporre, godere o avere accesso ai beni del trust, inclusa l’imbarcazione attinta dal congelamento, sia in base all’atto istitutivo del trust e alla legge regolatrice dello stesso sia in forza di specifici impegni assunti dal trustee e dagli amministratori della società proprietaria del bene.
Alla luce di questi elementi, il TAR Lazio ha formulato due quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia, ritenuti fondamentali per la risoluzione della controversia ed entrambi relativi all’art. 2, par. 1, del Regolamento (UE) n. 269/2014, “in quanto il provvedimento impugnato si fonda su tale disposizione (vincolante per gli Stati membri e direttamente applicabile) e la parte ricorrente, nei motivi di ricorso, contesta la sussistenza dei presupposti giuridici individuati dalla surrichiamata norma del Regolamento (viceversa affermata dalla autorità emanante e sostenuta dalla difesa della parte resistente), proprio sulla base dell’avvenuto conferimento in un trust discrezionale”. Inoltre, è stato sottolineato che, con riguardo alla citata disposizione regolamentare, “non risultano allo stato pronunce adottate dalla Corte di Giustizia Ue, e, quindi, il rinvio pregiudiziale è ulteriormente giustificato dalla novità della questione sottomessa”.
Il primo quesito pregiudiziale riguarda l’interpretazione della nozione di “appartenenza” (peraltro, assente in alcune versioni del Regolamento) e si chiede se i beni o le risorse conferiti in un trust discrezionale possano essere considerati “appartenenti” al beneficiario, in modo esclusivo ovvero, almeno, in modo concorrente con il trustee e con il disponente, consentendo così l’applicazione delle misure di congelamento ai sensi del citato art. 2, paragrafo 1, del Regolamento n. 269/2014, quando il beneficiario sia incluso nell’Allegato I del Regolamento, “ancorché la legge nazionale applicabile al trust (o anche una clausola convenzionale di salvaguardia inserita nell’atto istitutivo del trust) vietino espressamente al beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e disposizione dei beni/risorse oggetto di trust per tutto il periodo in cui egli risulterà inserito nell’Allegato I del Regolamento Ue n. 269/2014, o comunque per tutto il periodo in cui la fruizione/disposizione di detti beni/risorse integri una violazione del diritto euro-unitario”.
In caso di risposta negativa a tale domanda, il TAR Lazio formula un secondo quesito pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia: “se l’art. 2, comma 1, del Regolamento Ue n. 269/2014, osta ad un’interpretazione secondo la quale – in presenza di beni o risorse conferite in un trust discrezionale (il cui beneficiario sia listato nell’Allegato I del suddetto Regolamento UE) – detti beni e/o risorse vadano comunque considerati soggetti al “controllo” del beneficiario del trust, ancorché la legge nazionale applicabile al trust (o anche una clausola convenzionale di salvaguardia inserita nell’atto istitutivo del trust) vietino espressamente al beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e disposizione dei beni/risorse oggetto di trust per tutto il periodo in cui egli risulterà inserito nell’Allegato I del Regolamento Ue n. 269/2014, o comunque per tutto il periodo in cui la fruizione/disposizione di detti beni/risorse integri una violazione del diritto euro-unitario.”.
Nel giudizio di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE la società ricorrente è rappresentata dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, assistito dall’Avv. Fabrizio Ciancio e dal Dott. Andrea Guglielmo Pappalardo, per lo Studio S&P, insieme all’Avv. Prof. Francesco Centonze e all’Avv. Lodovica Beduschi, per lo Studio Centonze.
Fonte immagine: Court of Justice of the European Union