Con sentenza del 14 novembre 2024, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dell’Avv. Giulia Borgna nell’interesse di una struttura sanitaria operante in convenzione per lamentare il mancato risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima per “errore scusabile” della pubblica amministrazione, condannando lo Stato italiano al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rifusione delle spese legali (Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace e. c. s.a.s. c. Italia, ricorso n. 15277/20).
La società ricorrente – centro di eccellenza per la prestazione di servizi fisioterapici e chinesiterapici – aveva subito l’illegittima revoca da parte della U.S.L. Lecce del rapporto di convenzionamento esterno di cui era beneficiaria, come accertato in via definitiva dal T.A.R. Puglia. Ciò nondimeno, le giurisdizioni amministrative avevano rigettato la successiva domanda di risarcimento del danno in ragione dell’asserita “scusabilità” dell’errore in cui era incorsa la pubblica amministrazione a causa della incertezza del quadro normativo di riferimento.
Secondo un granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche in caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo foriero di danno, la pubblica amministrazione può essere esonerata da qualsiasi addebito a titolo di responsabilità dimostrando di essere incorsa in un errore “scusabile”.
Con la suddetta pronuncia, la Corte europea ha accertato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, ribadendo come lo Stato italiano non possa legittimamente invocare il carattere “scusabile” dell’errore posto in essere dall’amministrazione, per effetto della scarsa chiarezza del quadro normativo e regolatorio di riferimento. Sul punto, la Corte ha richiamato i principi già espressi nella sentenza del 5 luglio 2018, Centro Demarzio s.r.l. c. Italia.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che l’ingerenza derivante dal mancato risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo fosse incompatibile con il diritto al rispetto dei beni della società ricorrente ed ha liquidato in favore di quest’ultima la somma di € 544.000 a titolo di risarcimento del danno – determinata equitativamente – per compensare il mancato guadagno dovuto all’impossibilità di avvalersi della convenzione con il servizio sanitario nazionale, il danno morale da prolungata incertezza nella conduzione degli affari, nonché il danno alla reputazione della società.
Al ricorso, introdotto nel 2020, è stata applicata la procedura accelerata prevista in caso di “giurisprudenza ben consolidata” ai sensi dell’art. 28 CEDU (c.d. procedura “WECL”), con conseguente definizione del procedimento in tempi estremamente rapidi. Peraltro, la sentenza è definitiva ed immediatamente esecutiva.
Questa pronuncia conferma l’orientamento ormai consolidato secondo cui il diniego del risarcimento del danno derivante dall’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa costituisce una violazione del diritto al pacifico rispetto dei beni. Di conseguenza, chiunque si sia visto respingere un’azione di risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione in ragione della scusabilità dell’errore dovuta ad incertezza del quadro normativo e regolatorio avrà titolo per adire la Corte europea e richiedere direttamente in quella sede la liquidazione del danno subito.
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