Vigilanza bancaria: S&P vince alla Corte UE

Con la sentenza depositata il 19 settembre 2024 nelle cause riunite C-512/22 e C-513/22 P, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha integralmente accolto le due impugnazioni presentate, rispettivamente, il 26 e 27 luglio 2022 dalla Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. e da Silvio Berlusconi ed ha annullato il provvedimento del 25 ottobre 2016 con cui la BCE, su proposta della Banca d’Italia, si era opposta alla detenzione da parte di Fininvest della partecipazione in Banca Mediolanum eccedente il 9,99% in ragione della condanna di Silvio Berlusconi risalente al 2013.

Secondo la Corte, la BCE non poteva legittimamente opporsi alla detenzione della partecipazione qualificata nell’ente creditizio in quanto essa era stata acquisita ben prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell’Unione sulla vigilanza prudenziale uniforme (direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD IV, così come recepita agli artt. 19 ss. del TUB dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72) e non aveva subito alcun mutamento nel corso del tempo.

Aderendo alle conclusioni dell’Avvocato Generale Sanchez Bordona depositate il 16 maggio 2014, la Corte ha annullato la sentenza resa dal Tribunale nel 2022 (causa T-913/16) che aveva, invece, respinto l’impugnazione di Fininvest e Berlusconi sul presupposto che essi avessero acquisito la partecipazione eccedente il 9,99% in Banca Mediolanum per effetto della sentenza del 2016 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato un precedente provvedimento della Banca d’Italia relativo alla cessione della partecipazione in Mediolanum S.p.A.   

Secondo i giudici di appello del Lussemburgo, il Tribunale ha snaturato i fatti della controversia e commesso un errore di diritto nel dichiarare che i ricorrenti avevano acquisito una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum nel 2016. Tale errore deriva dal travisamento della portata della decisione della Banca d’Italia del 2014 che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, non ha avuto come conseguenza di ridurre la partecipazione della Fininvest in Mediolanum, ma solo di sospendere i diritti di voto inerenti alle azioni soggette a un obbligo di cessione. Tale cessione doveva aver luogo solo successivamente, entro un termine di 30 mesi, tramite un fiduciario incaricato della vendita. Sennonché, nel frattempo, il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento della Banca d’Italia lasciando così immutata la partecipazione controversa.

98. Infatti, il Tribunale ha manifestamente travisato la portata della decisione della Banca d’Italia del 7 ottobre 2014, confondendo l’ingiunzione da essa rivolta ai ricorrenti, di cedere le loro quote della Mediolanum eccedenti il 9,99% e la cessione stessa di tali quote, la sola che potesse comportare una riduzione della loro partecipazione, nonostante il fatto che, alla data del suo annullamento da parte del Consiglio di Stato, non fosse stato dato seguito a tale ingiunzione”.

Come correttamente osservato dalla Corte, l’annullamento di tale decisione ad opera della sentenza del Consiglio di Stato ha avuto come effetto di ricollocare i ricorrenti nella situazione in cui si trovavano prima di detta decisione, ossia quella di “detentori” di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum, e non di far loro “acquisire” una siffatta partecipazione.

Inoltre, la modifica della struttura che consentiva la detenzione di tale partecipazione, derivante dalla fusione per incorporazione inversa della Mediolanum S.p.A. da parte della Banca Mediolanum, non modificava quest’analisi.

Di conseguenza, la detenzione della partecipazione qualificata in Banca Mediolanum direttamente da parte di Fininvest e indirettamente da parte di Berlusconi non richiedeva una notifica e una valutazione da parte delle autorità competenti in base alle disposizioni della CRD IV. Essi hanno soltanto conservato una partecipazione qualificata che era stata acquisita ben prima, a una data in cui le disposizioni di diritto dell’Unione applicate dalla BCE non erano ancora state recepite nell’ordinamento italiano.

La Corte ha altresì chiarito, al punto 122, che le disposizioni della CRD IV sono prive di portata retroattiva e “non sono applicabili alle partecipazioni qualificate acquisite prima di tale data”. Di conseguenza, la BCE non poteva legittimamente opporsi alla detenzione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Fininvest e di Silvio Berlusconi.

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