S&P vince al TAR Lazio contro ENAC

Con sentenza n. 12644 del 19 giugno 2024, pubblicata in data 21 giugno 2024, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dallo Studio S&P per l’annullamento del provvedimento con cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile aveva contestato all’associazione ricorrente, proprietaria di un aeromobile di nazionalità straniera, il compimento di presunte condotte illecite nello spazio aereo internazionale, intimandole di astenersi dal reiterare i comportamenti censurati, pena l’eventuale adozione di misure sanzionatorie nei suoi confronti.

L’efficacia del provvedimento era stata sospesa in via cautelare con ordinanza n. 538 del 7 febbraio 2024, pubblicata in data 8 febbraio 2024.

Con la sentenza del 21 giugno 2024, il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di interesse a ricorrere formulata dall’ENAC. In particolare, il TAR ha ritenuto “innegabili la portata precettiva immediata [dell’atto] e la sua attitudine a conformare in modo autoritativo la condotta attuale e futura della ricorrente”. Più specificamente, il Tribunale ha evidenziato che “l’intimazione di astenersi dal reiterare la condotta ritenuta violativa del quadro normativo, onde evitare la sanzione, è (…) attuale e immediatamente lesiva della sfera giuridica della ricorrente, essendo diretta a conformarne autoritativamente l’agire”.

Nel merito, il TAR Lazio ha accolto la tesi difensiva secondo cui le condotte poste in essere dalla ricorrente rimangono soggette alla giurisdizione dello Stato di nazionalità dell’aeromobile. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto che “ogni aeromobile che sorvola il mare libero è assoggettato alla giurisdizione (prescrittiva e coercitiva) esclusiva dello Stato (…) di cui ha la nazionalità, che, ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale, è lo Stato in cui è registrato”. Ne deriva che, nelle circostanze del caso di specie, “l’autorità competente era unicamente quella di bandiera del velivolo, cioè quella austriaca” e che l’ENAC, “in sede di adozione del provvedimento impugnato”, ha travalicato “i limiti territoriali della competenza attribuitagli” dall’ordinamento.

All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell’associazione ricorrente.

Il team di professionisti che assiste la ricorrente è composto dall’Avv. Matteo Magnano, dall’Avv. Giulia Borgna e dall’Avv. Cecilia De Marziis. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P al seguente indirizzo e-mail: studio@saccuccipartners.com.

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