Il 13 giugno 2024, il Comitato dei Ministri – l’organo del Consiglio d’Europa cui l’art. 46 § 2 CEDU affida il compito di sorvegliare l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo da parte degli Stati contraenti – ha adottato una decisione concernente l’esecuzione da parte dell’Italia della sentenza resa nel caso Sy c. Italia.
Con tale sentenza, resa in data 24 gennaio 2022, la Corte europea aveva accolto il ricorso presentato dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci, dall’Avv. Giulia Borgna e dall’Avv. Valentina Cafaro nell’interesse di un giovane paziente psichiatrico rimasto a lungo illegittimamente detenuto presso un istituto penitenziario ordinario. In particolare, in ragione della sua patologia, il ricorrente era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere, nonché incompatibile con la detenzione in carcere. Conseguentemente, l’autorità giudiziaria aveva revocato l’applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere, sostituendola con una misura di sicurezza detentiva da eseguirsi in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (“REMS”). Tuttavia, tale provvedimento era rimasto ineseguito a causa della cronica carenza di posti disponibili nelle REMS.
Dinanzi alla Corte, il ricorrente aveva sollevato molteplici doglianze, lamentando inter alia la violazione: i) dell’art. 3 CEDU, per la mancata somministrazione in carcere di un trattamento terapeutico adeguato alla sua condizione psicopatologica; ii) dell’art. 5 § 1 CEDU, per essere stato illegittimamente detenuto in un istituto penitenziario ordinario (peraltro caratterizzato da condizioni materiali fortemente degradate) nonostante l’autorità giudiziaria ne avesse disposto il trasferimento in una REMS; iii) dell’art. 6 § 1 CEDU per la mancata esecuzione dei provvedimenti che disponevano il suo collocamento in una REMS; iv) dell’art. 5 § 5 CEDU per l’assenza nell’ordinamento italiano di un rimedio effettivo idoneo a garantirgli un’equa riparazione per la restrizione contra legem della sua libertà personale.
Egli aveva altresì sostenuto che tali violazioni derivassero da un problema strutturale dell’ordinamento italiano, rappresentato dalla cronica mancanza di posti disponibili nelle REMS e dall’inidoneità dell’offerta di alternative terapeutico-trattamentali per i pazienti psichiatrici autori di reato.
Nel 2023, il Governo italiano aveva presentato dinanzi al Comitato dei Ministri due “action plans” esplicativi delle azioni intraprese in ambito nazionale per superare le disfunzioni poste alla base delle violazioni accertate dalla Corte nella sentenza Sy c. Italia. Tuttavia, dopo averne esaminato il contenuto, il Comitato non aveva ritenuto sufficienti le misure adottate. Nella sessione di monitoraggio del giugno del 2023, il Comitato aveva dunque sollecitato le autorità nazionali ad aumentare il numero di posti disponibili nelle REMS, “anche assicurando adeguate risorse umane e finanziare”. Inoltre, era stato richiesto alle autorità italiane di fornire la loro valutazione circa la necessità di adottare misure aggiuntive per garantire la tempestiva esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi dalla Corte ai sensi dell’art. 39 del Regolamento in casi analoghi. Infine, il Comitato aveva richiesto al Governo di fornire ulteriori informazioni sulle misure adottate per garantire la non reiterazione della violazione dell’art. 5 § 5 CEDU.
Ebbene, ad un anno di distanza dalle predette raccomandazioni, le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione integrativa in merito alle criticità evidenziate dal Comitato.
Per tale ragione, nella decisione in commento – adottata durante l’ultima sessione di monitoraggio dell’11-13 giugno 2024 – il Comitato dei Ministri ha manifestato profonda preoccupazione per la totale assenza di progressi nell’esecuzione della sentenza Sy c. Italia e per l’inerzia delle autorità italiane nell’adottare misure generali per far fronte alle sistematiche violazioni dei diritti dei detenuti con problemi psichiatrici illegittimamente trattenuti nelle carceri ordinarie. Invero, il Comitato ha rilevato che non è stato compiuto alcun passo in avanti né in relazione al potenziamento del sistema REMS, né in relazione alla predisposizione di soluzioni alternative. Il Comitato ha dunque nuovamente sollecitato il Governo italiano ad intensificare gli sforzi per risolvere le dedotte criticità – anche mediante la destinazione di fondi adeguati – al fine di garantire il tempestivo trasferimento dei detenuti portatori di psicopatologie in strutture idonee rispetto alla loro condizione. Ha inoltre invitato le autorità a fornire statistiche e informazioni complete sui progressi compiuti, compresi i dati relativi ai detenuti in attesa di trasferimento nelle REMS e al tempo medio di attesa per tali trasferimenti a livello nazionale e in ogni regione.
La decisione in questione non fa altro che rimarcare le gravi inadempienze dello Stato italiano rispetto all’esecuzione della sentenza resa dalla Corte nel caso Sy. Nonostante siano trascorsi ormai quattro anni dal provvedimento cautelare adottato dalla Corte in quel caso e oltre due anni e mezzo dalla pronuncia della relativa sentenza di merito, lo Stato italiano non ha ancora posto rimedio alle disfunzioni sistemiche sottese alle violazioni convenzionali lamentate in quella sede, afferenti alla cronica mancanza di posti disponibili nelle REMS e all’inidoneità dell’offerta di alternative terapeutico-trattamentali per i pazienti psichiatrici autori di reato. La gravità di tale situazione è plasticamente testimoniata dal progressivo drammatico aumento del numero di persone che decidono di togliersi la vita in carcere (con un picco allarmante nel 2022), molte delle quali presentano delle fragilità di tipo psichiatrico.
Sullo stesso tema, sono pendenti dinanzi alla Corte europea numerosi altri ricorsi, alcuni dei quali patrocinati dallo stesso team dello Studio S&P. Tra di essi, in particolare, vi è il caso Ciotta c. Italia, nel quale la Corte ha chiesto espressamente al Governo italiano di prendere una posizione sulla natura strutturale della situazione sottesa al caso di specie alla luce dell’obbligo di conformarsi alle sue sentenze stabilito dall’art. 46 § 1 CEDU.
Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com