Sicilia: inedificabilità entro 150 metri dalla costa al vaglio della Consulta

Con ordinanza n. 351/2024 pubblicata il 14 maggio 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma del 1991 (art. 2, comma 3, della l.r. siciliana 30 aprile 1991, n. 15) che ha imposto un vincolo di inedificabilità assoluta nei 150 metri dalla battigia nei confronti dei privati, con effetto retroattivo sin dal 1976.

L’applicazione retroattiva del vincolo (che originariamente si rivolgeva soltanto alle amministrazioni locali) ha causato gravissime conseguenze per migliaia di cittadini che avevano riposto legittimo affidamento nella legislazione vigente all’epoca della costruzione degli immobili.

Dopo decenni di indisturbato godimento degli immobili realizzati in asserita violazione del vincolo di inedificabilità, costoro sono stati raggiunti da provvedimenti di diniego di sanatoria, a cui hanno fatto seguito ordinanze di demolizione, di acquisizione del bene al patrimonio comunale (a seguito di accertamento di inottemperanza alla demolizione) e, da ultimo, di sgombero coattivo, anche in situazioni di estrema vulnerabilità.

Per molti anni, la giurisprudenza amministrativa siciliana ha ritenuto che l’intervento normativo regionale fosse del tutto legittimo, anche dal punto di vista costituzionale, rigettando i ricorsi proposti avverso i dinieghi di sanatoria ed i provvedimenti conseguenziali e costringendo gli interessati a rivolgersi in ultima istanza alla Corte europea dei diritti dell’uomo per lamentare, fra l’altro, la violazione del diritto al rispetto dell’abitazione e del diritto al rispetto dei beni. Per un approfondimento della questione vedi qui.

Oggi, il CGA ha finalmente condiviso le ragioni dei ricorrenti, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’applicazione retroattiva del vincolo di inedificabilità assoluta posto dalla legge regionale. In particolare, il CGA ha ritenuto che tale vincolo sia lesivo:
i)del contenuto minimo essenziale del diritto di proprietà”;
ii)dei principi di civiltà giuridica che permeano, anche a livello di vincoli costituzionali, il nostro ordinamento – non foss’altro che per la sua adesione alla CEDU”;
iii)del ragionevole affidamento dei consociati sulla razionalità e proporzionalità della legislazione”;
iv)della certezza dei rapporti giuridici”.

Lo Studio S&P, unitamente all’Avv. Michele Guitta e in collaborazione con l’associazione Akàsa, assiste decine di soggetti colpiti da diniego di sanatoria e da provvedimenti di demolizione/acquisizione/sgombero adottati in forza della norma regionale oggi al vaglio della Consulta.

Per maggiori informazioni potete contattare direttamente l’associazione Akàsa al seguente indirizzo: associazioneakasa@gmail.com

Fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/architettura-costruzione-costruire-1541086/ 

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