S&P ottiene sospensiva al TAR Lazio contro l’ENAC

Con ordinanza del 7 febbraio 2024, pubblicata in data 8 febbraio 2024, il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare proposta dallo Studio S&P nell’ambito di un ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile aveva contestato all’associazione ricorrente (proprietaria di un aeromobile registrato all’estero) di aver segnalato l’esistenza di una situazione di pericolo in mare durante attività di sorvolo nello spazio aereo internazionale in pretesa violazione della normativa pertinente, intimandole di astenersi dal reiterare i comportamenti censurati, pena l’eventuale adozione di misure sanzionatorie nei suoi confronti.

Sotto il profilo del fumus boni iuris, il TAR Lazio ha accolto la tesi difensiva secondo cui le condotte contestate alla ricorrente sono soggette esclusivamente alla giurisdizione dello Stato di registrazione dell’aeromobile. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della “giurisdizione dello Stato [estero] di registrazione sulla condotta contestata alla ricorrente, realizzata nello spazio aereo internazionale” alla luce degli artt. 4, 5 e 13 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30 marzo 1942) e della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel noto caso Hirsi  (Corte europea dei diritti dell’uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], 23 febbraio 2012, par. 75 e 77).

Quanto al periculum in mora, il TAR ha attribuito rilievo alla “totale incertezza circa le conseguenze giuridiche derivanti dall’attività” svolta dall’associazione ricorrente “nella perdurante efficacia del provvedimento” impugnato. Sotto questo profilo, la ricorrente aveva infatti evidenziato come il provvedimento dell’ENAC avesse determinato una situazione di assoluta e intollerabile incertezza in ordine alle conseguenze giuridiche della sua attività, esponendola al rischio concreto di incorrere, in attesa della definizione del giudizio, in sanzioni amministrative nel caso di reiterazione delle condotte contestate.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR Lazio ha quindi disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e condannato l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali. L’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito è stata fissata per il mese di giugno 2024.

Il team di professionisti che assiste la ricorrente è composto dall’Avv. Matteo Magnano, dall’Avv. Giulia Borgna e dall’Avv. Cecilia De Marziis. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P al seguente indirizzo e-mail: studio@saccuccipartners.com.

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