S&P vince a Strasburgo per i debiti del Comune di Roma

Con sentenza pubblicata il 18 gennaio 2024, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto i ricorsi presentati dallo Studio S&P per il mancato pagamento da parte del Comune di Roma degli importi dovuti in favore dei ricorrenti in forza di decisioni definitive ed esecutive rese dalle giurisdizioni interne in materia di espropriazione per pubblica utilità.

I casi sottoposti all’attenzione della Corte di Strasburgo riguardavano la questione della mancata, parziale o tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari da parte di Comuni in stato di dissesto o commissariati (come il Comune di Roma) e l’impossibilità di avviare procedure esecutive nei confronti di tali enti alla luce dei divieti stabiliti dalla normativa interna.

Dopo aver richiamato la sua consolidata giurisprudenza in materia (specialmente, De Luca c. Italia e Pennino c. Italia del 24 settembre 2013), la Corte ha accertato la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU (diritto di accesso ad un giudice), ritenendo che le autorità nazionali “non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per garantire che le decisioni giudiziarie rese in favore dei ricorrenti fossero eseguite integralmente e in modo tempestivo” e che “abbiano limitato in modo sproporzionato il diritto dei ricorrenti di accesso a un giudice”. La Corte non ha, invece, ritenuto necessario pronunciarsi sulla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni) e dell’art. 13 CEDU (diritto ad un rimedio interno effettivo).

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 41 CEDU (equa soddisfazione), la Corte ha condannato lo Stato italiano a garantire con mezzi adeguati, entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, l’esecuzione delle decisioni giudiziarie interne rimaste ineseguite ed a corrispondere a ciascun ricorrente, entro il medesimo termine, un importo pari ad € 9.600,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle spese legali del giudizio.

Questa pronuncia conferma l’orientamento ormai consolidato secondo cui la mancata o ritardata esecuzione spontanea di una sentenza da parte di una qualsiasi articolazione della pubblica amministrazione costituisce una violazione del diritto di accesso ad un giudice, specialmente quando sia impossibile per il privato ottenere l’esecuzione forzata del titolo.

Di conseguenza, chiunque vanti un credito accertato giudizialmente nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Agenzie regionali e società controllate dagli stessi enti pubblici potrà adire la Corte europea per ottenere un’ingiunzione di esecuzione del titolo giudiziario rivolta allo Stato italiano (il quale resta l’unico responsabile per l’adempimento degli obblighi internazionali), oltre ad un risarcimento aggiuntivo per il danno non patrimoniale commisurato alla durata dell’inadempimento.

In questo modo, imprese e cittadini possono finalmente recuperare gli importi liquidati giudizialmente in loro favore (comprensivi di interessi e spese legali), senza essere costretti ad intraprendere costose e (potenzialmente) infruttuose azioni esecutive né a rinunciare ad una parte del loro credito al fine di ottenere il pagamento da parte degli enti inadempienti.

Il team di professionisti che ha assistito i ricorrenti è composto dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dall’Avv. Fabrizio Ciancio. Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P al seguente indirizzo e-mail: studio@saccuccipartners.com.

PROFESSIONISTI COLLEGATI
Managing Partner