Sangue infetto: il danno va risarcito dalla data della trasfusione

Con una sentenza del 23 marzo 2023, la Corte di appello di Brescia si è pronunciata, in qualità di giudice del rinvio, sulla domanda di risarcimento del danno proposta, con il patrocinio degli avvocati dello Studio S&P, da una vittima di trasfusioni infette che, nel 1976, alla giovane età di ventitré anni, aveva contratto il virus dell’epatite C, subendo gravi danni psico-fisici.

In particolare, essendo conclamata la responsabilità dell’amministrazione sanitaria presso la quale era stata effettuata la trasfusione, il principale tema controverso del giudizio consisteva nell’individuare il dies a quo da cui far decorrere il calcolo del risarcimento dei danni ai fini dell’applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto di dover calcolare il risarcimento dei danni non dal momento in cui la malattia era insorta, bensì dal momento in cui era stata percepita dall’interessato come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (ossia da quando la malattia era stata scoperta nel novembre 1997), condannando l’amministrazione convenuta a risarcire la somma complessiva di oltre un milione di euro, inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria, decisione poi confermata in sede di appello.

Avverso tale ultima pronuncia, il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro l’erronea determinazione da parte dei giudici del merito del dies a quo per il calcolo del danno. Con ordinanza n. 19187 del 15 settembre 2020, la Suprema Corte ha accolto la censura, osservando che: “il danno esiste come peggioramento di un bene a prescindere dalla conoscenza che il danneggiato ne abbia; ai fini del risarcimento, o meglio del suo ammontare è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subisce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, anziché quello in cui tale mutamento è stato percepito”.

In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la Corte di appello di Brescia, in sede di rinvio, ha quindi calcolato i danni a far data dal 1976 (data in cui era insorta), anziché dal 1996 (data in cui essa era stata scoperta), condannando l’amministrazione convenuta a risarcire un importo ulteriore pari a quasi cinquecentomila euro, inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1976 fino al saldo, in aggiunta a quanto già liquidato in favore del danneggiato sin dal primo grado di giudizio.

Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay 

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