I Paesi Bassi negano i trasferimenti Dublino verso l’Italia

Con due decisioni emesse il 26 aprile 2023, la Divisione di diritto amministrativo del Consiglio di Stato olandese ha riconosciuto le gravi carenze del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia ed escluso che potessero essere trasferiti nella penisola due richiedenti asilo ai sensi del Regolamento Dublino III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri. E ciò in quanto il loro trasferimento in Italia li esporrebbe al rischio “reale” che bisogni primari – quali la disponibilità di una sistemazione, di cibo e di acqua corrente – non vengano soddisfatti, in violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e dalla Carta UE.

Le pronunce in questione originano dalle richieste d’asilo presentate nei Paesi Bassi da un cittadino nigeriano – che aveva in precedenza formalizzato tre domande di protezione, nell’ordine, in Italia, Svizzera e Austria – e da un cittadino eritreo, che aveva fatto ingresso in Europa attraverso l’Italia. Il Segretario di Stato per la Giustizia e la Sicurezza olandese decideva di non esaminare le richieste, ritenendo necessario trasferire entrambi i soggetti in Italia, Stato responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento Dublino. I richiedenti impugnavano le decisioni dinanzi ai tribunali distrettuali che, tuttavia, dichiaravano infondati i ricorsi. Avverso tali pronunce i due proponevano appello.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi, ha tenuto in considerazione una comunicazione di dicembre 2022 delle autorità italiane – confermata da successive segnalazioni – in cui veniva richiesto agli Stati membri dell’Unione di sospendere temporaneamente i trasferimenti Dublino verso la penisola “a causa di ragioni tecniche improvvisamente rivelate legate alla mancanza di strutture di accoglienza”.

Il principio della fiducia reciproca implica che uno Stato membro possa ben confidare che altri Stati membri condividano i medesimi valori quanto al rispetto della dignità umana e salvaguardino in egual misura i diritti fondamentali. Al contempo, tuttavia, gli Stati vincolati dal sistema Dublino sono chiamati ad astenersi dal trasferire verso lo Stato membro competente un richiedente asilo laddove vi sia il rischio fondato che questi possa subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU (cfr. Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC]) e all’art. 4 della Carta UE (cfr. CGUE, sentenza del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10, N.S. c. Segretario di Stato per il Dipartimento dell’interno e M.E. e al. c. Commissario per i rifugiati e al.).

Ebbene, le decisioni del Consiglio di Stato olandese confermano questo orientamento. Ne deriva dunque l’impossibilità per il Segretario di Stato di invocare il principio della fiducia reciproca nei confronti dell’Italia per trasferirvi i richiedenti asilo e l’onere di procedere all’esame delle domande.

È possibile che la posizione assunta dal Consiglio di Stato olandese sia presto condivisa anche dalle giurisdizioni competenti di altri Stati membri dell’Unione con la conseguenza che verrebbero ad essere provvisoriamente sospesi tutti i trasferimenti Dublino verso l’Italia.

Avv. Beatrice Distort

Fonte immagine: www.redattoresociale.it

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