Trust e sanzioni Russia: il TAR Lazio rinvia alla Corte UE

Con ordinanza n. 6256/2023, pubblicata in data 11 aprile 2023, il TAR Lazio ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando tre quesiti concernenti l’interpretazione della normativa euro-unitaria in materia di sanzioni individuali contro la Russia nel caso di beni o risorse conferiti in un trust da parte di un soggetto listato.

Il giudizio amministrativo da cui trae origine la causa pregiudiziale è stato promosso da alcune società italiane attinte da un provvedimento di congelamento emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui compete adottare – ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 109/2007 – “ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi della vigente normativa”.

Il provvedimento impugnato si fondava sull’applicazione dell’art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il quale dispone che “sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I”.

In particolare, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha disposto il congelamento del capitale sociale e dei beni delle società ricorrenti sul presupposto della indiretta riconducibilità di dette società ad un soggetto listato, per essere state da quest’ultimo conferite in un trust. Nella fattispecie in esame, tuttavia, il soggetto listato non aveva né mantenuto “poteri di gestione dei beni e dei rapporti oggetto del conferimento”, trattandosi di poteri affidati in via esclusiva al trustee, né conservato “il diritto al trasferimento dei beni in conformità all’atto istitutivo”, essendo stata deliberata la sua esclusione irrevocabile dal novero dei beneficiari del trust ben prima del suo inserimento nell’elenco dei soggetti sanzionati dall’Unione europea.

Sulla base di questo quadro fattuale, il TAR Lazio ha, quindi, espresso una serie di dubbi interpretativi in relazione all’art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 269/2014, ritenuti rilevanti ai fini della decisione della controversia, “in quanto il provvedimento impugnato si fonda su tale disposizione (vincolante per gli Stati membri e direttamente applicabile) e la parte ricorrente, nei motivi di ricorso, contesta la sussistenza dei presupposti giuridici individuati dalla surrichiamata norma del Regolamento (viceversa affermata dalla autorità emanante e sostenuta dalla difesa della parte resistente), proprio sulla base dell’avvenuto conferimento in trust”. Peraltro, è stato sottolineato che, con riguardo alla citata disposizione regolamentare, “non risultano allo stato pronunce adottate dalla Corte di Giustizia Ue, e, quindi, il rinvio pregiudiziale è ulteriormente giustificato dalla novità della questione sottomessa”.

Anzitutto, il Giudice amministrativo si è chiesto se, “durante la vigenza del trust, si possa ritenere, in forza della particolarità del relativo schema, che i beni (o le risorse) “appartengano” comunque al disponente, quanto meno in modo concorrente con il trustee (o eventualmente in modo esclusivo), rendendo quindi possibile l’adozione delle misure di congelamento in caso di beni (o risorse) conferiti in trust, ai sensi dell’art. 2, co. 1 Regolamento UE n.269/2014, allorché il disponente sia stato designato e inserito nell’Allegato I al predetto Regolamento”. È questo il ragionamento alla base del primo quesito pregiudiziale posto alla Corte di giustizia, ovvero: “Se l’art. 2, co. 1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto cui il bene o le risorse appartengono”.

In caso di risposta negativa a tale domanda, il TAR Lazio formula un secondo quesito pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia: “Se l’art. 2, co. 1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto associato alla persona cui il bene o le risorse appartengono”.

Infine, in caso di risposta negativa anche alla seconda domanda, viene sottoposto al Giudice europeo un terzo quesito pregiudiziale, ossia: “Se l’art. 2, co.1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto che controlla il bene o le risorse”.

Le società ricorrenti sono assistite nel giudizio interno e nella causa pregiudiziale dallo Studio S&P e dallo Studio Centonze.

Fonte immagine: Corte di giustizia dell’Unione europea

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