Respingimenti: tra obblighi di informazione e onere della prova

Con ordinanza del 30 gennaio 2023, il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso proposto dallo Studio S&P nell’interesse di un cittadino egiziano avverso il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera e l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale adottati dal Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento di respingimento per non essere stato informato dall’Amministrazione della possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale, per essere stato così omesso qualsivoglia atto istruttorio volto a verificare la sussistenza di presupposti ostativi all’adozione del decreto in parola, nonché per mancanza di sottoscrizione da parte del Questore quale autorità competente ad emanare gli atti impugnati.

Confermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15115/2013, nel merito il giudice di Catania ha affermato in capo alle autorità nazionali il dovere di fornire informazioni ai cittadini stranieri ed agli apolidi in ingresso nel territorio nazionale circa l’opportunità di presentare domanda di protezione internazionale ai sensi degli artt. 1, co. 2, e 3 del D.Lgs. n. 145/2015, attuativo della Direttiva 2013/32/UE, e dell’art. 10-ter del D.Lgs. n. 286/1998.

Non solo, il Tribunale ha espressamente attribuito al Ministero dell’Interno l’onere probatorio di dimostrare di aver adempiuto al citato obbligo informativo, rilevandone nel caso di specie il mancato assolvimento.

Infine, è stata ritenuta fondata anche la doglianza relativa all’omessa sottoscrizione dei provvedimenti impugnati da parte del Questore, ancora una volta per non essere stata fornita dal Ministero convenuto alcuna prova dell’esistenza di una previa delega del Questore al Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura, da cui tali provvedimenti erano stati sottoscritti.

Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com.

Fonte immagine: © ANSA/AP

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