Con decreto del 21 dicembre 2022 la diciottesima Sezione civile del Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una richiedente asilo di nazionalità cinese, fedele alla Chiesa del Dio Onnipotente (“Quánnéng Shén Jiàohuì” – ”The Almighty God”, c.d. CDO), riconoscendole lo status di rifugiato.
Anche in questo caso, come in altri patrocinati dallo Studio S&P, l’assistita fuggiva dal paese d’origine poiché perseguitata per motivi religiosi, in quanto fedele a un culto diverso dalle cinque professioni riconosciute dal Partito comunista cinese (PCC). Come noto, la mera appartenenza a una delle confessioni inserite nella lista dei c.d. “culti maligni” (cioè proibiti) è illegale e viene punita con la pena della reclusione ai sensi dell’art. 300 del c.p. cinese e della rieducazione attraverso il lavoro. Soprattutto, fonti autorevoli documentano il preoccupante intensificarsi di episodi di arresti arbitrari, detenzioni indefinitamente prolungate, maltrattamenti e decessi in custodia, oltre al costante monitoraggio cui sono soggetti i fedeli a tali culti da parte delle autorità e, persino, dei cittadini comuni, aderenti alle confessioni riconosciute o membri delle c.d. “fasce rosse” mobilitate dal PCC.
Ciononostante, la Commissione territoriale negava il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, ritenendo il racconto generico, a tratti contraddittorio e, in generale, poco credibile.
Nel summenzionato decreto, il Tribunale ricorda che la materia della protezione internazionale è connotata dal principio dell’onere probatorio attenuato in capo al richiedente asilo – escludendo che la valutazione del Giudice debba essere rivolta alla capillare ricerca delle eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della vicenda personale – e dal dovere di cooperazione officiosa dell’autorità procedente, che è tenuta a svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda mediante l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente.
Nel caso di specie, il giudice di merito non solo ha accertato la credibilità intrinseca del narrato, riconoscendo lo sforzo della ricorrente nel circostanziare la propria vicenda, ma ha altresì provveduto a verificarne la credibilità estrinseca attraverso la consultazione di numerose fonti, tra le quali il più recente rapporto stilato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell’Interno.
Le risorse consultate “danno, infatti, atto della politica repressiva adottata dalle autorità governative cinesi nei confronti di tutti i movimenti religiosi che non si sottopongono alla registrazione ed al controllo da parte dello Stato” e documentano l’articolato monitoraggio persino di adepti espatriati, ravvisando casi di seguaci della CDO che “al loro rientro in Cina sarebbero stati torturati dalle autorità”.
La pronuncia in esame merita particolare attenzione non solo per aver riconosciuto alla assistita dello Studio S&P la più elevata forma di protezione internazionale sin dal primo grado di giudizio, ma anche per avere il giudice ampiamente assolto al proprio dovere di cooperazione istruttoria, nel rispetto del principio dell’onere probatorio attenuato.
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