Tribunale di Roma: status di rifugiato a richiedente asilo cinese

Con decreto del 19 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, diciottesima Sezione civile, ha accolto il ricorso proposto da una richiedente asilo di nazionalità cinese, fedele alla Chiesa del Dio Onnipotente (“Quánnéng Shén Jiàohuì” – ”The Almighty God”), su rinvio disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 8573 del 6 maggio 2020, riconoscendole lo status di rifugiato.

La ricorrente, assistita dello Studio S&P, era stata costretta a fuggire dal proprio paese d’origine poiché perseguitata per motivi religiosi. La sua confessione di appartenenza è oggetto di una rigida politica repressiva attuata dal Partito comunista cinese culminata con l’inserimento della Chiesa del Dio Onnipotente nella c.d. lista dei “culti maligni”. La mera appartenenza a una delle confessioni inserite nella lista dei “culti maligni” (cioè proibiti) è illegale e viene punita con la pena della reclusione ai sensi dell’art. 300 del c.p. cinese e con quella della rieducazione attraverso il lavoro. Inoltre, numerosi report internazionali denunciano frequenti episodi di tortura, violenze e detenzione arbitraria ai danni degli appartenenti alla Chiesa del Dio Onnipotente.

La Commissione territoriale, e successivamente anche il Tribunale di Roma, negavano il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, ritenendo il racconto generico, a tratti contraddittorio e, in generale, poco credibile.

Con la summenzionata ordinanza n. 8573/2020, la Corte di cassazione annullava il provvedimento del giudice di prime cure, ribadendo il principio dell’onere probatorio attenuato in capo al richiedente asilo ed escludendo che la valutazione del Tribunale dovesse essere rivolta alla capillare ricerca delle eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della vicenda personale (per maggiori approfondimenti sull’ordinanza di legittimità, si rinvia qui).

All’accoglimento del ricorso è seguito l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda. Ed è con il decreto del 19 ottobre 2021 che il giudice di rinvio ha ribaltato la precedente pronuncia di merito, in particolare ritenendo caratterizzata tanto da coerenza interna quanto da quella esterna la vicenda riportata dalla ricorrente.

Con riferimento alla coerenza interna, il collegio ha osservato che gli aspetti dei quali è stata omessa la valutazione nel primo giudizio appaiono invece estremamente rilevanti, a tal punto da incidere diversamente – ed in senso positivo – sul giudizio di credibilità (per approfondimenti sulla delicata vicenda della ricorrente, si rinvia qui). Rispetto alla coerenza esterna, invece, il collegio ha ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dalla richiedente, poiché ampiamente riscontrato dalle informazioni sul Paese d’origine riportate nelle fonti consultate dall’autorità giudicante.

La pronuncia in esame merita particolare attenzione non solo per aver riconosciuto alla assistita dello Studio S&P la più elevata forma di protezione internazionale, ma anche per avere il giudice del rinvio correttamente assolto al proprio dovere di cooperazione istruttoria, nel pieno rispetto del principio dell’onere probatorio attenuato, in controtendenza rispetto a quella che sembra essere la prassi dei giudici di merito chiamati a pronunciarsi sulle richieste di asilo.

Per ulteriori informazioni, contattare lo Studio S&P all’indirizzo email: studio@saccuccipartners.com.

Immagine: Chiesa di Dio Onnipotente (studiareillampodalevante.altervista.org)

PROFESSIONISTI COLLEGATI
Managing Partner