Inammissibile la revisione europea in malam partem

A seguito della sentenza della Grande Camera della Corte europea nel caso G.I.E.M. e altri c. Italia, la Procura Generale di Reggio Calabria aveva proposto un’istanza di revisione europea nei confronti di alcuni degli originari imputati del reato di lottizzazione in relazione al complesso di Punta Pellaro (Reggio Calabria), successivamente ricorrenti a Strasburgo, al fine di far accertare nuovamente nei loro confronti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato funzionale al ripristino della misura ablativa già dichiarata convenzionalmente illegittima dalla Corte europea.

Ad avviso dell’Ufficio di Procura, infatti, l’unico strumento idoneo per porre rimedio alle violazioni, accertate in sede europea, sarebbe costituito non già dalla restituzione, in via definitiva ed irrevocabile, dei beni confiscati ai relativi proprietari, bensì dalla riapertura del procedimento penale nei confronti degli originari imputati ai sensi dell’art. 630 c.p.p., così come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2011.

Con sentenza n. 603/21, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione europea per una pluralità di ragioni, che possono così riassumersi: i) il Procuratore Generale non è soggetto legittimato ad attivare il giudizio di revisione europea proprio motu in assenza di una richiesta dell’interessato, dovendo essere rimessa alla esclusiva discrezionalità del ricorrente vittorioso in sede europea la scelta se sollecitare o meno la riapertura del processo; e ii) il rimedio della revisione europea non è esperibile in malam partem.

Il team dello Studio S&P che ha difeso gli imputati nel procedimento di revisione europea era composto dal managing partner Avv. Prof. Andrea Saccucci, dalla partner Avv. Giulia Borgna e dalla junior associate Dott.ssa Claudia Cantone.

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