La Corte europea condanna l’Italia per difetto di imparzialità dell’arbitro

Con una sentenza emessa all’unanimità in data 20 maggio 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato dalla BEG S.p.A. in relazione ad un procedimento arbitrale che essa aveva intentato nei confronti di Enelpower S.p.A. presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma, accertando la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU per difetto di imparzialità oggettiva dell’arbitro nominato da Enelpower in ragione dei suoi legami con la controllante Enel S.p.A.

In particolare, la Corte ha constatato che l’arbitro nominato da Enelpower era venuto meno al suo dovere di disclosure nonostante avesse ricoperto il ruolo di vice-presidente di Enel all’epoca dei fatti da cui era originata la controversia arbitrale (quando Enelpower era una divisione interna di Enel) e nonostante patrocinasse come difensore di Enel in altri giudizi civili anche durante lo svolgimento dell’arbitrato (quando Enelpower era comunque controllata al 100% da Enel), escludendo pertanto che vi fosse stata da parte della società ricorrente alcuna rinuncia inequivoca al diritto ad un collegio arbitrale imparziale.

Secondo la Corte, queste circostanze, analizzate dal punto di vista di un osservatore esterno, potevano legittimamente dare adito a dubbi circa l’imparzialità dell’arbitro, considerando tra l’altro l’importanza economica del progetto imprenditoriale oggetto della controversia.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che l’imparzialità dell’arbitro “was capable of being, or at least appearing, open to doubt and that applicant’s fears in this respect can be considered reasonable and objectively justified” (§ 153).

Nel ricorso alla Corte europea, la BEG è stata rappresentata e difesa dallo Studio S&P con un team guidato dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci in qualità di leading counsel, di cui ha fatto parte anche l’Avv. Giulia Borgna in qualità di advisor. La BEG è stata altresì rappresentata dall’Avv. Anton Giulio Lana dello Studio Lana-Lagostena Bassi-Rosi e dall’Avv. Prof. Michele Desario.

La sentenza della Corte conferma e consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le garanzie dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDU – e in particolare il principio di imparzialità del giudice – devono essere osservate anche nei procedimenti arbitrali sempreché le parti non vi abbiano volontariamente rinunciato “in modo inequivoco” e le giurisdizioni statali devono verificarne scrupolosamente il rispetto in sede di controllo sulla validità del lodo (in questo senso si vedano già la sentenza 2 ottobre 2018, Mutu e Pechstein c. Svizzera, e la sentenza 28 gennaio 2020, Ali Riza e altri c. Turchia).

Per maggiori dettagli sulla vicenda oggetto del procedimento arbitrale si rinvia a Global Arbitration Review ed a Law360.

Il testo integrale della sentenza BEG S.p.A. c. Italia è disponibile qui.

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