Richiesta di rinvio in Grande Camera sul vetting dei giudici albanesi

In data 16 aprile 2021, lo Studio S&P ha presentato una richiesta di rinvio in Grande Camera ai sensi dell’art. 43 CEDU in relazione alla sentenza resa da una Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Xhoxhaj c. Albania il 9 febbraio 2021 avente ad oggetto la destituzione di un giudice della Corte costituzionale albanese (nonché giudice ad hoc della stessa Corte europea) all’esito della procedura di rivalutazione dei magistrati (c.d. vetting) introdotta dalla riforma del 2016.  Tale sentenza, occupandosi per la prima volta della compatibilità del vetting con gli standard convenzionali, ha escluso la sussistenza delle violazioni dell’art. 6 e dell’art. 8 CEDU lamentate dalla ricorrente, facendo essenzialmente leva sul carattere “eccezionale” e sui generis della procedura di rivalutazione e discostandosi apertamente dagli orientamenti accolti nella pregressa giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La pronuncia della Camera – adottata a maggioranza con il voto contrario dei giudici Serghides e Dedov che hanno espresso le proprie opinioni dissenzienti – pone serie questioni di interpretazione e applicazione della Convenzione europea oltre a sollevare una questione di importanza generale per l’ordinamento albanese e per altri Stati contraenti, fra cui la Polonia. Proprio di recente, una Camera della Corte ha deciso di rimettere alla Grande Camera il caso Grzęda v. Poland concernente la cessazione del mandato di un giudice del Supremo tribunale amministrativo in conseguenza della riforma della giustizia attuata in Polonia nel 2017.

Per tali ragioni, la ricorrente confida che il collegio di cinque giudici della Grande Camera deciderà di accettare la sua richiesta di riesame del caso, offrendo così alla più autorevole formazione giudicante della Corte europea l’opportunità di pronunciarsi sulla compatibilità del vetting con gli standard convenzionali e di correggerne le criticità onde assicurare pienamente l’indipendenza del potere giudiziario e scongiurare il rischio di sanzioni arbitrarie non soggette ad un adeguato controllo giurisdizionale.

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