Corte di Strasburgo: no alla confisca per lottizzazione abusiva

Con una storica sentenza resa in data 28 giugno 2018 nel caso G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia ritenendo che la confisca per lottizzazione abusiva disposta a seguito di proscioglimento per prescrizione del reato non sia conforme ai diritti garantiti dalla CEDU.

La questione riguardava la confisca di terreni disposta nell’ambito di procedimenti penali per presunti reati di lottizzazione abusiva definiti con sentenza di proscioglimento per prescrizione. Richiamando la sua precedente giurisprudenza, la Corte europea ha ribadito che l’art. 7 CEDU preclude l’imposizione di una sanzione penale a un individuo senza che la responsabilità penale personale sia stata previamente accertata, anche nel caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. Tra l’altro, i giudici di Strasburgo hanno notato che le società ricorrenti non avevano partecipato a nessuna procedura interna e dunque non potevano essere sanzionate per un reato la cui responsabilità penale sarebbe stata eventualmente imputata ad altri soggetti.

Inoltre, con riferimento alle persone fisiche imputate nel procedimento penale, la Corte ha ritenuto ammissibile l’irrogazione di una sanzione materialmente penale (la confisca) nel caso di “accertamento sostanziale” di responsabilità (e, quindi, anche in assenza di una formale condanna), ma ha comunque ravvisato una violazione del principio della presunzione di innocenza che impedisce la formulazione di giudizi sostanzialmente colpevolisti in una sentenza di proscioglimento.

In relazione a tutti i ricorrenti (e indipendentemente dalla violazione dell’art. 7 CEDU), la Corte ha giudicato manifestamente sproporzionata la misura della confisca rispetto all’esigenza di garantire i diritti dei proprietari dei beni ed ha invitato le parti a presentare le proprie domande di quantificazione del danno ai sensi dell’art. 41 CEDU entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.

L’udienza di discussione dinanzi alla Grande Camera si era celebrata il 2 settembre 2015. Nel corso dell’udienza, l’Avv. Prof. Andrea Saccucci – difensore, unitamente all’Avv. Anton Giulio Lana, della Falgest S.r.l. e del Sig. Gironda – ha argomentato in merito alla incompatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo della sanzione della confisca irrogata all’esito di procedimenti penali terminati con il proscioglimento degli imputati per intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva.

Il video integrale dell’udienza tenutasi dinanzi alla Grande Camera della Corte europea è reperibile a questo indirizzo.

Sul tema della confisca senza condanna si è già pronunciata la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 49/2015, nella quale ha ritenuto che i principi enunciati dalla Corte europea nella sentenza Varvara c. Italia non potessero considerarsi espressione di un orientamento “consolidato” e, di conseguenza, non potessero integrare il parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, co. 1, Cost.

Sulla base della sentenza della Grande Camera sarà possibile rimettere in discussione i provvedimenti definitivi di confisca per lottizzazione abusiva anche da parte di chi non abbia proposto ricorso alla Corte europea o sia ancora in attesa di una decisione.

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