Con sentenza del 21 settembre 2018, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Regione Calabria ha integralmente accolto la domanda di ricalcolo della pensione presentata dallo Studio S&P nell’interesse di un Colonnello della Guardia di Finanza cessato dal servizio nel periodo del blocco degli incrementi retributivi nel pubblico impiego (2011-2015), il quale contestava il mancato computo a fini pensionistici degli aumenti stipendiali e delle progressioni di carriera che sarebbero dovute maturare durante tale periodo.
Facendo proprie le argomentazioni avanzate dall’Avv. Prof. Andrea Saccucci e dall’Avv. Matteo Magnano di S&P, la Corte dei conti calabrese ha ritenuto che un effetto “cristallizzante” della sospensione delle progressioni di carriera sul trattamento previdenziale – proprio come quello subito dal ricorrente – configurerebbe una protrazione ad infinitum del blocco retributivo e, pertanto, una manifesta violazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in particolare nelle sentenze n. 304/2013, n. 310/2013 e n. 154/2014 relativamente alla legittimità delle misure eccezionali di blocco degli aumenti stipendiali.
Il giudice contabile ha, quindi, ritenuto necessaria e praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010 tala da scongiurare il prodursi di un sacrificio permanente (non più costituzionalmente giustificabile) ai danni della categoria di soggetti in questione.