Rinvio pregiudiziale alla Corte UE sul meccanismo unico di vigilanza bancaria

Con ordinanza n. 1085 del 23 febbraio 2017, pubblicata il 14 aprile 2017, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale relativa al riparto di competenza tra giudice nazionale e giudice dell’Unione in merito ad eventuali vizi di legittimità degli atti endo-procedimentali adottati dalla Banca d’Italia nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi della normativa europea sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi (e, in particolare, degli artt. 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, degli artt. 1, par. 5, 4, par. 1, lett. c), e 15 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, degli artt. 85, 86 e 87 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, nonché degli artt. 19, 22 e 25 del Testo unico bancario italiano).

Il rinvio pregiudiziale è stato disposto nell’ambito di un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la presunta illegittimità, per violazione/elusione di un precedente giudicato del Consiglio di Stato, degli atti di avvio, istruttori e di proposta non vincolante, adottati dalla Banca d’Italia, che avevano portato all’adozione, da parte della BCE, di un provvedimento di opposizione all’acquisto di una partecipazione qualificata in un ente creditizio per difetto dei requisiti reputazionali, già autonomamente impugnato, ai sensi dell’art. 264 TFUE, dinanzi al competente Tribunale dell’Unione europea.

Il Consiglio di Stato, nell’esaminare preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Banca d’Italia, ha ritenuto rilevante la questione interpretativa attinente alla natura del procedimento autorizzatorio disciplinato dalla pertinente normativa di diritto UE e al conseguente riparto di giurisdizione tra giudice nazionale e giudice dell’Unione nelle controversie in cui si lamenti l’invalidità degli atti adottati dalle autorità nazionali, ritenendo che il procedimento in questione presenti “sia elementi di un procedimento unitario” sia “elementi di un procedimento c.d. composto”, senza che tuttavia “la fase procedimentale che si svolge dinanzi all’autorità nazionale si concluda con un atto vincolante per l’autorità europea investita della decisione definitiva.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, il rinvio pregiudiziale si impone per evitare “il rischio di un conflitto negativo di giurisdizione che si determinerebbe qualora sia il giudice nazionale sia il giudice dell’Unione declinassero la propria competenza” rispetto ai vizi degli atti endo-procedimentali dell’autorità nazionale, nonché per “prevenire il rischio di un conflitto pratico tra giudicati che si determinerebbe se il giudice nazionale, affermata la propria giurisdizione, dichiarasse l’invalidità degli atti impugnati” per contrasto con il giudicato nazionale “e, al contempo, il giudice dell’Unione respingesse il ricorso proposto avverso il provvedimento definitivo della BCE”.

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