Foro competente per danni da diffamazione a mezzo internet

Con sentenza n. 9980 del 2016, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza della propria giurisdizione relativamente ad un’azione di risarcimento danni proposta nei confronti di un quotidiano albanese e del suo direttore responsabile da una società italiana e dal suo rappresentante legale, entrambi assistiti dallo Studio S&P, a seguito della pubblicazione di una serie di articoli diffamatori sull’edizione online del quotidiano.

Nell’esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti il Tribunale capitolino ha anzitutto osservato che, in caso di controversia a carattere transnazionale, il riparto della giurisdizione tra giudici italiani e giudici stranieri è diversamente regolato a seconda che si tratti di spazio giudiziario europeo o extra-europeo. Nel primo caso, è il Regolamento CE n. 44/2001 (c.d. Bruxelles 1), concernente la “competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale” (che ha sostituito, nei rapporti tra Stati membri dell’UE, la Convenzione di Bruxelles del 1968 e, a sua volta, recentemente sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012, c.d. Bruxelles 1 bis), a dettare criteri uniformi per l’attribuzione della giurisdizione. Nel secondo caso, tali criteri debbono invece essere desunti dalla legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato.

Ebbene, posto che, nel caso di specie, la controversia aveva carattere transnazionale (riguardando la presunta illecita diffusione, da parte di un quotidiano straniero, di informazioni diffamatorie a mezzo internet a danno di soggetti domiciliati in Italia) e che i convenuti avevano domicilio in uno Stato extra-UE, la competenza giurisdizionale andava determinata sulla base di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995, secondo cui – in aggiunta ai criteri generali sanciti dal comma 1 – “la giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione”.

Ad avviso del giudice, la disposizione ora citata, nel richiamare le “successive modificazioni in vigore per l’Italia” della Convenzione di Bruxelles del 1968, rinviava inevitabilmente alle disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 44/2001 e, in particolare, per quanto riguarda la fattispecie in esame, al relativo art. 5, n. 3, il quale – in deroga al principio della competenza generale dei giudici del domicilio del convenuto – prevede che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro […] in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Chiarita l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione, il Tribunale ha osservato che, nei casi di lesione dei diritti della personalità arrecata attraverso mezzi di comunicazione di massa, sia i giudici nazionali sia la Corte di Giustizia UE hanno costantemente ribadito che il soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) diffamato a mezzo internet può agire per il risarcimento del danno subito sia dinanzi al giudice dello Stato membro del luogo di stabilimento di colui che ha immesso i contenuti in rete sia dinanzi al giudice dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi, che corrisponde generalmente alla sua residenza abituale, il quale potrà valutare meglio di chiunque altro l’impatto dell’informazione denigratoria messa in rete sui diritti della personalità del soggetto (a titolo esemplificativo, cfr. Corte di Giustizia UE, cause riunite eDate Advertising GmbH c. X, C-509/09, e Olivier Martinez e Robert Martinez c. MGN Limited, C-161/10, 25 ottobre 2011, § 41, e Tribunale di Roma, sentenza n. 11344 del 2012).

A ben vedere, l’individuazione del forum commissi delicti nel luogo del domicilio o della residenza del soggetto danneggiato “consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21661).

Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Roma ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che le informazioni diffamatorie fossero state diffuse esclusivamente in una lingua (l’albanese) rara e comunque poco diffusa e che esse fossero indirizzate esclusivamente a cittadini albanesi residenti in Albania, osservando che “il riparto della giurisdizione deve fondarsi su criteri certi, predeterminati e prevedibili per l’individuazione del giudice competente a conoscere di domande risarcitorie per danni conseguenti ad espressioni diffamatorie pubblicate su di uno spazio web, non dipendenti da accertamenti di simili variabili profili concreti che creerebbero inevitabili elementi di incertezza, privi di fondamento normativo”.

La pronuncia del Tribunale di Roma, già divenuta definitiva, consolida l’orientamento sopra citato in forza del quale la vittima di diffamazione a mezzo internet può agire dinanzi al giudice dello Stato di residenza per la totalità dei danni subiti indipendentemente dal luogo e dalla forma di immissione on-line dei contenuti diffamatori.

PROFESSIONISTI COLLEGATI
Managing Partner